Diritto all’oblio anche per evento pubblico cui ha partecipato il Presidente del Consiglio

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Per il Garante per la protezione dei dati personali sussiste il diritto all’oblio circa fatti verificatisi 10 anni prima, anche se era un evento pubblico cui ha partecipato il Presidente del Consiglio.

Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioniI ricorsi al Garante della privacy

Indice

1. I fatti

Una signora presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui lamentava la violazione delle disposizioni in tema di diritto all’oblio da parte di una nota trasmissione televisiva. In particolare, all’interno di una rubrica, la trasmissione aveva proposto riproposto ripetutamente una scena che si era verificata nel 2013, durante una convention, tra la reclamante e l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri in cui quest’ultimo le rivolgeva “irriguardose domande e battutine a doppio senso”.
La reclamante sosteneva di aver inviato nel maggio 2021 alla emittente televisiva un’istanza di cancellazione dei propri dati personali, esercitando il diritto di oblio riconosciuto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), ma la società non aveva dato alcun riscontro alla richiesta e aveva continuato a pubblicare il video in questione anche on-line.
Il Garante aveva quindi invitato la società a fornire le proprie osservazioni sul reclamo presentato dalla signora e di comunicare se aveva intenzione di aderire alle richieste della reclamante.
La società si è difesa sostenendo che il video in questione era stato diffuso anche da altri organi di informazione, in aderenza alle disposizioni relative al trattamento per finalità giornalistica e che il mancato riscontro all’esercizio del diritto di oblio era stato causato da un errore della stessa reclamante che aveva inoltrato la richiesta ad un ufficio non competente. Con riferimento al contenuto del video, la società evidenziava che il trattamento dell’immagine della reclamante era stato compiuto per muovere una critica di natura satirica all’allora Presidente del Consiglio, senza alcun pregiudizio per l’interessata, e che la vicenda era stata oggetto di ampia attenzione (anche da altri organi di informazione) in ragione della notorietà dell’altro soggetto coinvolto (cioè l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri), facendo diventare un personaggio noto anche la reclamante che aveva rilasciato diverse interviste dopo l’evento (tale notorietà rendeva quindi del tutto inutile e non giustificata l’eliminazione di ogni riferimento alla sua persona).
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:

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Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.

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2. Diritto all’oblio ed evento pubblico: la valutazione del Garante

Preliminarmente, il Garante ha evidenziato che il trattamento dati di cui si discute riguarda dei fatti che si sono svolti durante una manifestazione pubblica, ripresi e documentati da diversi organi di informazione, quale esercizio dell’attività giornalistica con riferimento ad attività pubbliche svolte dal Presidente del consiglio dei ministri allora in carica, e che take evento ha portato ad un’esposizione mediatica della reclamante, anche in ragione delle dichiarazioni pubbliche rese dalla stessa.
In ragione di ciò, il garante ha ritenuto compatibile la pubblicazione in questione con le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica.
Tuttavia, secondo il Garante la circostanza che i fatti in questione risalissero a 10 anni prima permette di ritenere maturato il diritto all’oblio invocato dalla reclamante: pertanto, la riproposizione del video raffigurante la reclamante esposta ad esplicite battute a doppio senso e alla ilarità del pubblico presente, dopo 10 anni dal verificarsi dei fatti, determina una lesione del diritto all’oblio della reclamante medesima.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di esercizio del diritto all’oblio da parte della reclamante, il Garante ha evidenziato che la normativa in materia di privacy stabilisce che il titolare è tenuto ad agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato ed è tenuto a fornire un riscontro alla richiesta formulata dall’interessato – eventualmente anche di diniego, purché motivato – nel termine di un mese dal ricevimento, salvo richiesta di proroga.
Ciò detto, il Garante ha ritenuto che non è richiesto alcun particolare requisito nella scelta del canale di comunicazione per esercitare i diritti dell’interessato. Pertanto, se l’interessato utilizza un canale di comunicazione diverso da quello indicato dal titolare del trattamento, la richiesta dovrà comunque essere considerata efficace e gestita dal titolare medesimo, a meno che non sia stata inviata in modo casuale o ad un indirizzo di posta elettronica errato.
Nel caso di specie, la reclamante ha utilizzato la PEC ufficiale della società estratta dal registro delle imprese, anche se diversa dall’indirizzo indicato dal titolare ai fini dell’esercizio dei diritti privacy da parte dell’interessato. Tale indirizzo PEC, quindi, è il domicilio digitale ufficiale del titolare del trattamento, destinato a ricevere atti avente valore legale.
Pertanto, il Garante ha ritenuto che la comunicazione inviata dalla reclamante fosse idonea a soddisfare i requisiti di un’istanza per l’esercizio del diritto all’oblio.

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la condotta del titolare del trattamento, che aveva riproposto più volte il video contenente l’immagine della reclamante ad un evento pubblico svoltosi 10 anni prima in cui era stata sottoposta a delle battute a doppio senso dall’allora Presidente del Coniglio e alla conseguente ilarità generale dei presenti in sala, abbia costituito una lesione del diritto all’oblio della reclamante, che era stato legittimamente esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Tuttavia, preso atto del fatto che la società titolare del trattamento ha dato atto di aver provveduto a rimuovere il video oggetto di doglianza, il Garante ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per adottare ulteriori prescrizioni a carico del titolare del trattamento.
Per la violazione della normativa privacy accertata, invece, il Garante, tenuto conto delle circostanze complessive del caso, ha ritenuto di formulare una semplice avvertimento nei confronti del titolare del trattamento.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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