Così ha deciso la quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011, confermando quanto già stabilito in primo grado dal Tar per l’Emilia Romagna nei confronti di un ricorso proposto da un pubblico dipendente che, dopo avere presentato le dimissioni intendeva successivamente revocarle. Il ricorrente avvalorava la propria tesi sostenendo di aver presentato la revoca delle dimissioni prima di aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alle stesse da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione. Pertanto, la volontà del dipendente di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando già si è prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego. (Biancamaria Consales)
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