Detenuti ex art. 41 bis o.p: possibile il colloquio con i minori senza vetro

Redazione 04/07/14
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Lucia Nacciarone

Tuttavia, specifica la Cassazione nella sentenza n. 28250 del 1 luglio 2014, il colloquio deve svolgersi in assenza di altri familiari. Infatti, se, da un lato, anche in omaggio ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, le esigenze del detenuto devono essere rispettate, compresa quella di mantenere le proprie relazioni coi parenti, dall’altro lato si impone anche la salvaguardia delle esigenze di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, evitando forme di contatto che possano importare passaggi di oggetti o messaggi all’esterno.

La normativa sul punto (art. 41 bis, comma 2-quater, legge sull’ordinamento penitenziario), nella parte in cui regola le modalità dei colloqui con i familiari, prevede che il detenuto sottoposto allo speciale regime di sorveglianza possa usufruire di un colloquio al mese «da svolgersi a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti». Prevede, inoltre, che i colloqui vengano sottoposti a controllo e a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. L’amministrazione penitenziaria prevede inoltre che i parenti stretti possano, negli ultimi dieci minuti del colloquio, avere un incontro diretto col detenuto, senza la barriera del vetro divisorio, mantenendo però la precauzione della registrazione del colloquio e impedendo agli altri familiari di partecipare a questa fase finale del colloquio.

Nel caso di specie, la decisione del magistrato di sorveglianza aveva previsto la disapplicazione immediata delle circolari vigenti in materia laddove prevedeva l’allontanamento dei familiari durante il colloquio senza vetro divisorio tra detenuto e figlio (minore di dodici anni). Il magistrato sosteneva che l’esclusione fosse una misura sproporzionata.

Il Ministero della Giustizia ricorreva contro la decisione; la Cassazione ha accolto il ricorso, assumendo che non v’è alcuna violazione dei diritti del detenuto, previsti anche a livello internazionale, nel far rispettare la prescrizione poste a sicurezza degli istituti penitenziari. Per cui il colloquio senza vetro è possibile, con le limitazione già elencate, solo se non vi partecipano altri familiari.  

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