Dentisti: necessaria l’abilitazione per effettuare l’intervento. E l’attenuante del risarcimento del danno non si estende al concorrente

Redazione 16/05/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 18154 del 14 maggio 2012 la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di esercizio abusivo della professione a carico di un dentista ed un odontotecnico che aveva effettuato l’estrazione di un dente: la responsabilità dei due, concorrenti nel reato, scatta perché il secondo non aveva l’abilitazione richiesta dalla legge per effettuare quel tipo di intervento.

Evidentemente i due erano d’accordo per far eseguire l’intervento all’odontotecnico.

La paziente che aveva subito l’intervento, a causa di un’infezione insorta dopo lo stesso, si era fatta prescrivere la ricetta per l’antibiotico: la prescrizione risultava però a nome di un soggetto diverso da chi aveva effettuato l’intervento. Quest’ultimo infatti non poteva firmare ricette mediche: e la donna si è insospettita chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Poi, costituitasi parte civile dopo la denuncia, era stata risarcita dal dentista titolare dello studio, e a quest’ultimo era stata riconosciuta l’attenuante: invece l’odontotecnico non aveva beneficato della circostanza.

In tema di concorso di persone nel reato, continuano i giudici, laddove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno: l’imputato, nella specie, non aveva neppure rappresentato la semplice intenzione di riparare il danno cagionato.

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