Decreto Balduzzi: il medico non è scriminato se, pur rispettando le linee guida, risulta comunque negligente

Redazione 28/11/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 46753 del 22 novembre 2013, che chiarisce i presupposti dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 3 della Legge 189/2012 (di conversione del decreto).

La nuova legge stabilisce che evita di incorrere in responsabilità penale per colpa lieve il sanitario che osserva le linee guida nell’eseguire l’intervento sul paziente.

Tuttavia, precisano i giudici, la suddetta abolitio criminis non opera in maniera indiscriminata, dovendo il medico, per essere ‘scriminato’, dimostrare di aver osservato le leges artis, vale a dire le regole di protocollo accettate e condivise dalla migliore scienza medica.

Inoltre, precisano i giudici di legittimità, le suddette regole valgono comunque ad esonerare il sanitario per le sole ipotesi di negligenza o imprudenza.

Nel caso di specie il reato contestato agli imputati (lesioni colpose, per avere l’intervento eseguito causato al paziente la lesione del nervo radiale) risulta comunque prescritto, ma la sentenza di condanna è comunque efficace ai fini civili.

I giudici di legittimità si soffermano quindi ulteriormente sulla portata della norma del decreto Balduzzi invocata. La limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve, osserva il Collegio, opera soprattutto per le condotte professionali conformi alle linee guida che contengono regole di perizia, ma non risulta estesa agli errori diagnostici che si rivelano come connotati da negligenza ed imprudenza; inoltre, le stesse regole per avere effetto scriminante non devono risultare ispirate unicamente alle esigenze di contenimento dei costi delle strutture asl, avendo il sanitario il dovere di disattenderle se mettono l’ammalato in pericolo.

Concludono infine i giudici: solo le linee guida che si mostrano davvero al di sopra di ogni sospetto possono essere utilizzate come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico. E non è escluso il ricorso a consulenze tecniche in grado di indicare l’eventuale praticabilità nel caso concreto di percorsi diagnostici o terapeutici alternativi. Nel caso di specie i sanitari avrebbero dovuto allegare le linee guida osservate non solo nella scelta di intervenire chirurgicamente ma anche durante l’esecuzione dell’operazione. Perciò sono stati ritenuti colpevoli del reato ascritto loro e condannati a risarcire il danno in sede civile.

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