Decreto Balduzzi: applicazione retroattiva sulla responsabilità medica

Redazione 04/02/13
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Anna Costagliola

La Cassazione fa per la prima volta applicazione del cd. decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012) in materia di responsabilità medica, affermando il principio per cui la condotta del sanitario connotata da colpa lieve ma che sia rimasta all’interno delle linee guida adottate dalla comunità scientifica non ha più rilievo penale.

Con l’affermazione del principio enunciato, la Corte si allinea a quanto previsto dall’art. 3 della L. 189/2012 (di conversione del D.L. 158/2012), il quale prevede che «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte è richiesta proprio l’applicazione del citato art. 3 da parte di un professionista che, nel corso di un intervento di ernia del disco recidivante aveva provocato al paziente una lesione dei vasi sanguigni rivelatasi poi fatale, subendo perciò una condanna per omicidio colposo. In sostanza, la questione sottoposta al Supremo collegio era se l’art. 3 della L. 189/2012 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie.

La risposta della Corte, resa in una nota che anticipa la motivazione di una sentenza attesa nei prossimi giorni, è stata affermativa, nel senso che ha riconosciuto come la nuova normativa abbia parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione. In particolare l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Dunque, la Cassazione ribadisce le condizioni poste dalla legge per scriminare la colpa lieve.

Nella nota della Corte si legge poi che, in applicazione dell’art. 2 c.p. sulla successione delle leggi penali nel tempo, la depenalizzazione della colpa medica «lieve» opera anche con riguardo ai processi pendenti in nome del principio del favor rei, che importa la retroattività della legge penale più favorevole.

La suddetta depenalizzazione non blocca, in ogni caso, la via del risarcimento, prevedendo lo stesso art. 3 della L. 189/2012 che «resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del c.c.» e il giudice, nella determinazione del relativo ammontare, terrà conto della condotta del sanitario, ovvero del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate.

Sulla base del principio affermato, gli Ermellini hanno annullato la condanna per omicidio colposo con rinvio al giudice di merito. A questi, in particolare, si chiede di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione, se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell’esecuzione dell’intervento vi sia stata colpa lieve o grave.

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