Decisiva la valutazione della personalità del reo per negare le attenuanti generiche

Redazione 03/12/13
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Lucia Nacciarone

E contestualmente applicare, invece, la recidiva con conseguente aumento di pena all’imputato con precedenti penali.

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 47537 del 29 novembre 2013, che ha respinto il ricorso dell’uomo contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello che confermava la condanna del gup per i reati di produzione e traffico di droga con la configurabilità dell’aggravante.

In linea con i giudici di merito, la Corte di legittimità ha ritenuto congruo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo non convincenti le argomentazioni della difesa secondo le quali, in omaggio al principio del ne bis in idem sostanziale (nessuno può essere giudicato più di una volta per fatti aventi lo stesso disvalore penale), al ricorrente quantomeno non avrebbero dovuto essere considerati gli aumenti di pena derivanti dall’applicazione della recidiva.

L’uomo, infatti, aveva già precedenti penali specifici e, sul punto, i giudici con l’ermellino hanno osservato che il principio del ne bis in idem non può essere invocato per negare che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso fattore, per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento.

È, invece, legittimo fare riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo per negare la concessione delle attenuanti generiche e, contestualmente, esercitare in senso sfavorevole la facoltà di ritenere la recidiva, applicando, nel quadro della complessiva valutazione della condotta, l’aumento di pena corrispondente, mediante la valorizzazione dei precedenti penali dell’accusato.

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