Costituisce inadempimento sanzionabile dal datore di lavoro lo sciopero delle mansioni

Redazione 23/09/11
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È quanto stabilito, nella sentenza depositata il 20 settembre 2011, dalla Corte di cassazione che ha ribadito un orientamento ormai consolidato. In particolare, la Corte ha precisato che lo sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 40 Cost., consiste nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa per una determinata unità temporale, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Pertanto, non tutte le forma di astensione dal lavoro possono essere qualificate come sciopero. Non sussiste il diritto di sciopero, quindi, quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. In tal caso si tratta del c.d. sciopero delle mansioni, il quale esula dal concetto di “diritto di sciopero”, consistendo nel rifiuto da parte del lavoratore di svolgere uno o più compiti cui il medesimo è tenuto, ovverosia in un inadempimento parziale degli obblighi contrattuali. Tale forma di astensione dal lavoro, non rientrando nella nozione costituzionalmente garantita di sciopero, è da considerare pertanto illegittima, e pertanto soggetta a sanzione disciplinare dal datore di lavoro, non imputabile di condotta antisindacale (Biancamaria Consales).

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