Costituisce illecito disciplinare per il magistrato il deposito tardivo della sentenza pur se non abituale

Redazione 15/09/11
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Così si è pronunciata la Corte di cassazione, con sentenza n. 18696 del 13 settembre 2011, accogliendo il ricorso del Ministero di giustizia avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che aveva assolto un magistrato dalla violazione disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q del D.lgs. 109/2006, per il ritardo di oltre un anno nel deposito di cinque sentenze. In particolare le predetta sezione disciplinare aveva ritenuto che il ritardo contestato poteva costituire infrazione solo se “reiterato, grave e giustificato”; era, invece, da escludere in assenza anche di uno solo dei requisiti indicati.

La Corte di cassazione, invece, ha ritenuto che i tre requisiti richiesti per delineare un illecito disciplinare a carico del magistrato per il ritardo nel deposito della sentenza (reiterato, grave e ingiustificato), non debbano coesistere, ma possano essere valutati separatamente.

D’altronde, nella legge delega 150/2005, vi è la disgiuntiva “o” e non la congiuntiva “e” tra le parole gravi e ingiustificato desumendosi da ciò che i due requisiti siano alternativi, tanto che nel regolare la sanzione da irrogare, si è prevista solo quella che consegue al “reiterato o grave”ritardo (art. 12, D.Lgs. 106/2006).

Dunque, è certamente violativa di legge l’interpretazione data dalla sentenza disciplinare del CSM al termine reiterato, che non significa abituale, che comporterebbe negligenza e scarsa laboriosità del magistrato, ma indica solo la circostanza che il ritardato deposito degli atti sia avvenuto più di una volta, cioè che sia stato ripetuto.

Per la suprema Corte, infatti, non è necessario che gravità e reiterazione concorrano, bastando uno solo di tali caratteri a rendere punibile il ritardo anche se unico ove sia grave, presumendosi tale il tardivo deposito ove sia superato del triplo il termine di legge (art. 544 c.p.p.).

La sentenza, dunque, va cassata e rinviata al Csm in altra composizione per la decisione “considerando separatamente i tre attributi analizzati, tutti rilevanti per integrare la infrazione, sia pure con funzione diversa, dando luogo alla fattispecie disciplinare la mera ripetizione e gravità dei ritardi, sempre che manchino cause di inesigibilità dell’ottemperanza dei precetti normativi sui termini per il deposito delle sentenze collegiali deliberate”.

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