Corte europea dei diritti dell’uomo: la legge 40 sulla fecondazione viola la Convenzione

Redazione 29/08/12
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 Lucia Nacciarone

 Con l’importante pronuncia resa nella causa 54270/10 i giudici di Strasburgo hanno messo in discussione la legge nazionale in tema di procreazione medicalmente assistita n. 40/2004, bocciando quella parte della normativa che pone il divieto, per una coppie fertile ma portatrici di malattie genetiche, di accedere alla diagnosi reimpianto degli embrioni.

Nella fattispecie il ricorso era stato promosso da una coppia portatrice sana di mucoviscidosi, malattia fibrocistica del pancreas, cui lo Stato dovrà versare 15 mila euro per danni morali e 2.500 euro per le spese legali sostenute.

Costoro erano stati impossibilitati ad accedere alla diagnosi reimpianto atta a diagnosticare la probabile patologia nel feto, ma, secondo la Corte EDU, il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi reimpianto degli embrioni è incoerente, in quanto allo stesso tempo un’altra legge dello Stato permette a coppie con problemi consimili di accedere ad un aborto terapeutico nel caso in cui il feto venga trovato affetto da fibrosi cistica.

La Corte ha quindi stabilito che la legge 40, così com’è formulata, ha violato il rispetto della vita privata e familiare della coppia in questione, e quindi indirettamente l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si ricorda che anche nel 2010 la legge 40 era risultata, secondo i giudici di Strasburgo, contrastante con l’articolo 8 della Convezione, nella parte in cui impediva il ricorso alla fecondazione eterologa, prevedendo il divieto di diventare genitori con l’ausilio del seme di un donatore o dell’ovocita di una donatrice.

La decisione dei giudici di Strasburgo diventerà definitiva se nei successivi tre mesi nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera.

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