Lilla Laperuta
È stata depositata il 21 ottobre 2013 la sentenza finale della Corte di Strasburgo che esplicita la portata e il significato del principio di legalità di cui all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) in riferimento al caso “Del Rio Prada c. Spagna”.
La sentenza è di estrema rilevanza in quanto, prendendo posizione sul mutamento giurisprudenziale che ha inciso in modo sfavorevole sulle modalità di applicazione di un beneficio penitenziario (nella fattispecie ad essere dibattuta è stata la doctrina Parot), giunge ad affermare che:
a) il principio di legalità, secondo cui solo la legge può definire e sanzionare un crimine, sancito dall’articolo 7 della Convenzione, osta all’estensione del principio di irretroattività alla materia dell’esecuzione penale;
b) sussiste un’equiparazione tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale sul piano dell’irretroattività come «esigenza di prevedibilità».
La ricorrente, Ines Del Rio Prada, è una cittadina spagnola che ha iniziato a scontare la sua pena (oltre 3.000 anni di detenzione) nel febbraio 1989 per reati di stampo terroristico. Nel novembre 2000, tenuto conto della stretta connessione giuridica e cronologica tra i reati, la Audiencia Nacional ha riunito i vari procedimenti e stabilito una pena di 30 anni, il limite massimo applicabile ai sensi dell’articolo 70 del codice penale, in vigore all’epoca dei fatti. Il 24 aprile 2008, grazie allo sconto di pena per il lavoro svolto in carcere, le autorità carcerarie hanno disposto il rilascio della signora Del Rio Prada. Il 19 maggio 2008, tuttavia, la Audiencia Nacional ha chiesto alle autorità carcerarie di rivedere il loro calcolo in applicazione della dottrina Parot, introdotta dal Tribunal Supremo con una sentenza del 28 febbraio 2006, che obbliga dal tale anno a calcolare i benefici di pena dei reclusi rispetto ad ognuna delle condanne imposte e non al cumulo delle stesse. In virtù dell’applicazione di tale dottrina l’Audiencia Nacional ha decretato il 27 giugno 2017 come data del rilascio della ricorrente.
Invocando l’articolo 7 della Convenzione, la ricorrente ha denunciato che la giurisprudenza del Tribunal Supremo era stata applicata retroattivamente.
La Corte di Strasburgo ha concluso per la sussistenza di una violazione dell’articolo 7 della Convenzione dato che la sig.ra Del Rio Prada non era stata in grado di prevedere l’applicazione retroattiva al suo caso della nuova giurisprudenza in materia di calcolo dei benefici.
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