Corte di Giustizia UE: le conclusioni dell’Avvocato generale sulla questione pregiudiziale relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche

Redazione 17/05/12
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Anna Costagliola

Sono in contrasto con il diritto comunitario le norme italiane che escludono la possibilità di proporre richiesta di risarcimento nell’ambito del procedimento penale che accerta la responsabilità delle persone giuridiche. È quanto sostenuto dall’Avvocato generale della Corte di giustizia europea nelle conclusioni presentate il 15 maggio scorso nell’ambito della causa C-79/11.

Il Tribunale di Firenze si è rivolto alla Corte di giustizia UE perché si pronunciasse in via pregiudiziale in ordine alla questione della compatibilità con la normativa comunitaria in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale della normativa italiana, nella parte in cui non prevede «espressamente» la possibilità che gli enti/persone giuridiche siano chiamati a rispondere dei danni cagionati. In sostanza, la questione portata all’attenzione della Corte è se la vittima di un reato possa ottenere un risarcimento dei danni ad essa cagionati in conseguenza di tale fatto, non solo nei confronti della persona o persone fisiche che lo hanno commesso, ma anche nei confronti di una persona giuridica ritenuta responsabile, ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale, della sua commissione, e nell’ambito dello stesso procedimento penale.

La normativa nazionale prevede, all’art. 185 c.p., la responsabilità risarcitoria dell’autore di un reato nei confronti della vittima alla quale abbia cagionato un danno in conseguenza dei fatti commessi, mediante l’esercizio da parte di quest’ultima di un’azione civile nel procedimento penale (art. 74 c.p.p.). L’art. 185 c.p. prosegue, poi, nel senso che gli stessi fatti penalmente rilevanti possono, inoltre, obbligare al risarcimento anche la persona o le persone (fisiche o giuridiche) che devono rispondere per la condotta dell’autore del reato.

L’art. 1 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità delle persone giuridiche, formalmente qualificata come responsabilità «amministrativa», con riferimento ad illeciti dipendenti da reato. Qualora il reato di cui trattasi sia stato commesso da una persona che riveste funzioni di amministrazione o di direzione, sussiste una presunzione di responsabilità della persona giuridica, la quale può essere superata solo ove tale persona giuridica riesca a provare di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, o che tali modelli sono stati fraudolentemente elusi dalle persone che hanno commesso il reato.

Il giudice del rinvio, nel rimettere la questione pregiudiziale alla Corte, rileva come la circostanza che l’ordinamento interno qualifichi la responsabilità delle persone giuridiche rispetto agli illeciti commessi come «amministrativa», dunque «indiretta e sussidiaria», implichi cha la vittima debba esercitare l’azione di danni in un procedimento civile autonomo appositamente instaurato. Tanto premesso, si chiede alla Corte Ue se la decisione quadro 2001/220 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ammetta che si operi una distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche che hanno commesso un reato, con riferimento al diritto della vittima di ottenere il risarcimento dei danni causati in conseguenza di tale reato in un procedimento penale a carico di tali persone. L’art. 9, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro, nel tutelare le vittime dei reati, impone infatti agli Stati membri di predisporre soluzioni per il risarcimento di tali vittime entro un lasso di tempo ragionevole nell’ambito del procedimento penale. Ottenendo una decisione con tali modalità, le vittime del reato beneficiano, come rilevato dalla Commissione, di una procedura al contempo più rapida e meno costosa di quanto non lo sarebbe se dovessero proporre azione separata dinanzi ai giudici civili.

Nelle conclusioni rimesse dall’Avvocato generale della Corte Ue, premesso che le persone giuridiche possono nel nostro ordinamento essere responsabili per la commissione di un illecito dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si sottolinea la irrilevanza, ai fini dell’accertamento della conformità all’art. 9 della decisione quadro, della circostanza che l’ordinamento nazionale qualifichi «amministrativa» la responsabilità della persona giuridica, e dunque «indiretto e sussidiario» l’illecito da essa commesso. La responsabilità penale delle società è, per sua stessa natura, difficilmente diretta o primaria; ai fini dell’attribuzione della responsabilità ad una persona giuridica è necessario dimostrare che essa è responsabile per gli atti dei propri funzionari e/o dipendenti. La responsabilità di una persona giuridica ha dunque come necessario fondamento il fatto che l’illecito sia stato commesso da una persona fisica: se tale atto illecito (reato) non è stato commesso, non può sorgere responsabilità della persona giuridica in questione. Pertanto, se uno Stato membro accolga una nozione di responsabilità penale delle società connotandola come «amministrativa», non per questo, sostiene l’Avvocato generale, può essere sollevato dall’obbligo, su di esso incombente, di offrire una tutela ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, accampando motivi sostanzialmente formali.

In conclusione, si afferma che la regola generale sancita dall’ art. 9, paragrafo 1, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che, quando l’ordinamento giuridico di uno Stato membro consente di instaurare un procedimento nei confronti di persone giuridiche con riferimento ad un illecito, la circostanza che tale ordinamento possa qualificare la responsabilità rispetto a tale illecito come «indiretta e sussidiaria» e/o «amministrativa» non solleva tale Stato membro dall’obbligo di applicare le disposizioni del menzionato articolo rispetto alle persone giuridiche se:

a) i criteri in base ai quali viene definito l’illecito sono sanciti mediante rinvio alle disposizioni del codice penale;

b) alla base della responsabilità della persona giuridica vi è sostanzialmente la commissione di un illecito da parte di una persona fisica;

c) il procedimento a carico della persona giuridica è promosso dinanzi al giudice penale, è assoggettato alle disposizioni del codice di procedura penale e, in circostanze normali, è riunito con il procedimento a carico della persona o persone fisiche che avrebbero commesso l’illecito di cui si tratta.

Se le menzionate condizioni sono soddisfatte, lo Stato membro in questione deve garantire che la sua legislazione nazionale contenga disposizioni che consentano alla vittima di un illecito di poter partecipare al procedimento penale, in maniera tale che sia in grado, nell’ambito di detto procedimento, di far valere una richiesta di adeguato risarcimento nei confronti dell’imputato, incluso nei confronti delle persone giuridiche.

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