Corte di Giustizia dell’Unione europea: possibile l’affidamento diretto per i Comuni più piccoli che hanno quote della s.p.a. e rappresentanti nel consiglio di amministrazione

Redazione 03/12/12
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Lucia Nacciarone

La Corte di giustizia europea, con la sentenza nelle cause riunite C/182/2011 e altre, del 29 novembre 2012, si è occupata di una vicenda inerente un comune lombardo.

Il Comune capoluogo aveva costituito una s.p.a., destinata ad operare come prestatrice di servizi ‘in house’ per la raccolta di rifiuti solidi urbani: l’ente deteneva la maggioranza delle quote sociali.

Successivamente uno dei Comuni più piccoli della Provincia sceglievano la gestione coordinata del servizio con le altre amministrazioni della zona in base al D.Lgs. 267/2000, concludendo una convenzione ad hoc: aderivano alla s.p.a. acquisendo un’azione per ciascuno.

Inoltre i due enti locali sottoscrivevano un patto parasociale che prevedeva il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri Comuni partecipanti.

Una delle aziende concorrenti si rivolgeva al giudice amministrativo sostenendo che il controllo dei due Comuni sulla s.p.a. non era garantito, e che di conseguenza non era possibile procedere l’affidamento diretto (in house providing) per l’attribuzione degli appalti nel settore, dovendo invece procedersi con gli strumenti appositamente predisposti dal diritto europeo per le gare pubbliche, volte a tutelare il principio della libertà di concorrenza.

Il Consiglio di Stato ha quindi interpellato al riguardo la Corte di giustizia UE, i quali hanno risposto che l’appalto con le garanzie della procedura pubblica non è comunque necessario quando l’ente ha sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui suoi servizi: in pratica, nei casi in cui l’ente ha un’influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti. Quindi, laddove il Comune partecipa sia al capitale che agli organi direttivi della società che gestisce il servizio pubblico, questa condizione è soddisfatta, ed è possibile procedere all’affidamento diretto senza gara.

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