Corte dei conti – giudizio di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sentenza sezione giurisdizionale Abruzzo n. 97/2005/r – I.n.p.s. – prestazioni temporanee – indebita erogazione – esposto del direttore di sede – procedimento penale per

Scarica PDF Stampa

La sentenza in allegato riveste particolare interesse in quanto trattasi di pronunzia di condanna resa in giudizio di responsabilit? amministrativa per danno erariale arrecato all? INPS da dipendente di una sede dell? Istituto, gi? condannato dalla Corte dei Conti? e per il quale si erano poi individuate ulteriori poste di danno con conseguente incardinamento di un secondo giudizio conclusosi anch? esso sfavorevolmente al convenuto. Il procedimento penale risulta definito con patteggiamento per i reati di truffa aggravata continuata sia consumata che tentata e per abuso di ufficio. Le vertenze erariali sono scaturite da denunzia del Direttore di Sede che ha ottemperato all? obbligo di legge quale apicale preposto. ?Gli accertamenti ispettivi effettuati avevano evidenziato che l? incolpato aveva maneggio di pubblico denaro in ragione delle funzioni e della qualifica rivestita in seno all? ente e che lo stesso aveva manipolato i dati in procedura telematica ai fini della erogazione di prestazioni temporanee adottando una serie di meccanismi truffaldini molteplici ( dalla duplicazione di pagamenti in favore dello stesso assicurato e per la stessa annualit? sino alla duplicazione delle matricole mediante l? aggiunta di lettere alfabetiche alle generalit? anagrafiche dei beneficiari e similari ).

La condotta illecita era, quindi,? caratterizzata da una particolare intensit? del dolo sia in sede penale che contabile ( cosiddetto dolo erariale )? denotante una particolare propensione ed attitudine a cagionare danni finanziari all? Inps, datore di lavoro.

Il Collegio evidenzia che la circostanza che il procedimento penale si fosse? concluso con sentenza patteggiata ad anni tre di reclusione non era affatto ostativa a ch?? l? intensit? del dolo in sede contabile potesse essere valutata alla stregua di quanto accertato dalla procura penale.

E? stata esclusa l? applicazione del potere riduttivo dell? addebito. Il convenuto ? stato condannato ancora una volta anche per il? danno all? immagine arrecato all? Istituto, quantificato ex art. 1226 c.c.? con valutazione equitativa. ???????

In parte motiva si esamina anche la questione di rito relativa alla ammissibilit? o meno di intervento in giudizio da parte della difesa dell? Inps a fine adesivo delle tesi del requirente contabile. Detto intervento viene ritenuto ammissibile in quanto non ampliativo del thema decidendum e non contenente domande nuove. Si osserva che, nella specie, il responsabile non aveva neanche depositato alcuna deduzione all? invito notificatogli dalla procura che, come ? noto, integra atto preprocessuale procedimentale volto ad assicurare che l? istruttoria sia completa ed avente anche scopo garantistico, n? aveva chiesto di essere sentito. Giova rammentare che, secondo l? orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, l? invito a dedurre ? da inquadrarsi fra gli istituti aventi finalit? collaborativa fra la procura e le parti private e che come tale non implica mai un contraddittorio dialettico fra il P.M. contabile e l? invitato, n? una sorta di contraddittorio anticipato? o preliminare. Il contraddittorio nasce soltanto a seguito della citazione. Per la coerente e logica impostazione seguita nella redazione della sentenza, la stessa si appalesa di utilit? ai fini della redazione della prova pratica in magistratura contabile.

  • qui la sentenza

Francaviglia Rosa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento