Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ – sent. N. 131/2004 sezione giurisdizionale calabria – giudizi su istanza di parte – rifiuto di rimborso di quote di imposta inesigibili – giurisdizione contabile – sussistenza – competenza per materia – sussi

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L? allegata pronunzia concerne i giudizi su istanza di parte? per rifiuto di rimborso di quote di imposta inesigibili.? Ferma restando la giurisdizione contabile e la competenza per materia della Corte dei Conti, nella specie la domanda dell? ex-esattore viene dichiarata improcedibile per carenza del conto giudiziale .

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Presidente: D. Oriani ? Relatore: D. Guzzi

FATTO

Con ricorso del 30 maggio 2001, il sig. S. Giuseppe, nella qualit? di esattore delle cessate esattorie dei Comuni? di Maida, S. M. e dell?esattoria consorziale di Filadelfia, ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale di voler riconoscere il proprio diritto alla riscossione dell?importo di Lire 353.410.512 o in subordine di Lire 344.384.547, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle sottoindicate decorrenze fino al soddisfo: per il Comune di Maida, nella misura di Lire 139.091.594, dal 21 maggio 1996; per i Comuni di Filadelfia e Polia, nella misura di Lire 148.172.744, dal 27 giugno 1996; per il? Comune di S. M.,? Lire 53.330.397, dal 24 aprile 1996,? condannando al pagamento, congiuntamente o disgiuntamente,? la Societ? Intesa Riscossione Tributi s.p.a. che ha incorporato la OMISSIS, gi? Commissario governativo per l?attivit? di riscossione a partire dal 12 settembre 1991; il Ministero delle Finanze, la Cassa Depositi e Prestiti e la Societ? Omissis, agente della riscossione fino al 10 settembre 1991, quando fu dichiarata decaduta con decreto ministeriale? in pari data.

Il ricorrente asserisce il proprio diritto di credito in relazione ai suddetti importi, ritenendo a tal fine obbligata la societ? OMISSIS, giacch?, cessato dalle funzioni di esattore comunale dal 1? gennaio 1990 in seguito alla riforma del servizio disciplinata dal D.P.R. 23 gennaio 1988 n? 43, la suddetta societ?, succeduta alla OMISSIS,? avrebbe dovuto liquidare la parte residua dei tributi posti in riscossione entro? il 31 dicembre 1989, i cui importi erano stati comunicati alla OMISSIS dalla Direzione Regionale delle Entrate il 15 luglio 1996.

Il S., onde conseguire l?asserito credito e prima di procedere con l?attuale domanda, ha agito mediante ricorso per decreto ingiuntivo? davanti al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

A seguito di rituale opposizione, il giudice adito? ha dichiarato il difetto della giurisdizione ordinaria con la sentenza n? 516/2000 del 23 dicembre 2000, ritenendo che la controversia appartenga alla esclusiva competenza per materia della Corte dei conti.

Con l?atto introduttivo del presente giudizio,?? prospettata la legittimazione passiva della OMISSIS, il ricorrente? ha asserito che nessun dubbio pu? nutrirsi in ordine alla fondatezza del credito postulato. Al riguardo, il S. ha evidenziato che dai documenti prodotti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e depositati agli atti del presente giudizio, nonch? dalle comunicazioni degli uffici finanziari, non pu? che emergere la sua posizione di? creditore dei residui indicati negli elenchi della Direzione regionale delle entrate, dai quali sarebbe possibile determinare l?an ed il quantum del debito a carico della societ? convenuta.

Avverso il suddetto ricorso si ? costituita la Impresa Riscossioni Tributi, subentrata alla OMISSIS,? mentre non risultano costituiti la Cassa Depositi e Prestiti, e il Ministero dell?Economia, che si ?? limitato a far pervenire una propria comunicazione con nota in data 8 marzo 2002.

La resistente I.R.T. ha in particolare dedotto:

????????? ???????? la carenza di legittimazione passiva della OMISSIS, giacch? gli elenchi con i residui sono stati consegnati dall?odierno ricorrente alla OMISSIS, e dunque il rapporto di obbligazione si sarebbe instaurato con quest?ultima Societ? e non certo con la OMISSIS che peraltro non disporrebbe di alcun dato riguardante la postulazione creditoria,? se non quelli riferiti dallo stesso ricorrente e dalla Direzione Regionale delle Entrate, che ha s? trasmesso gli elenchi dei residui in questione, ma solo nel 1996;

????????? ???????? l?infondatezza della domanda attrice, in quanto l?attore non avrebbe effettuato alcun ?distinguo? in ordine alla tipologia dei residui richiesti a rimborso, pretendendo quindi anche somme che in nessun caso sono di sua spettanza ma, al pi?, degli enti impositori. Ci? in? considerazione del fatto che residui di gestione provenienti dagli ex esattori sono stati invece suddivisi, dalla Direzione Regionale delle Entrate nei verbali del 15 luglio 1996, anche con riferimento agli artt. 4, 6 e 10 del D.M. 5/12/1989, normativa che ha appunto distinto le partite derivanti dai ruoli tributari con l?obbligo del riscosso per non riscosso e per le quali l?esattore aveva chiesto il rimborso agli enti impositori; le partite derivanti dai ruoli con l?obbligo del riscosso per non riscosso,? per le quali il S. non aveva chiesto il rimborso ma era nei termini per chiederlo e le partite derivanti dai ruoli senza obbligo alcuno,? per le quali,? nulla avendo anticipato, nessun credito pu? essere vantato.

La difesa della I.R.T. ha inoltre dedotto che la OMISSIS ? stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lamezia Terme ed all?uopo ha chiesto a questa Corte di valutare eventuali questioni riguardanti i rapporti tra la giurisdizione contabile a quella del Tribunale Fallimentare nonch? la procedibilit? del ricorso? anche in ordine alla correttezza delle notificazioni, deducendo altres? la mancanza di un provvedimento definitivo che nel caso di specie avrebbe dovuto essere adottato dal Ministero delle Finanze, provvedimento che ? specificamente previsto per la procedibilit? dei giudizi ad istanza di parte ai sensi dell?art. 56 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

L?Amministrazione finanziaria, con la menzionata nota dell?8 marzo 2002, ha chiarito di avere disposto una verifica ispettiva e ha fornito alcune puntualizzazioni in ordine alla natura ed alla specie dei residui a suo tempo comunicati alla OMISSIS, evidenziando in particolare che l?importo complessivo di detti residui, quantificato in complessive Lire 338.851.867, ? stato portato a conoscenza sia del S. che della? OMISSIS? con nota del 2 novembre 2000.

All?udienza pubblica del 28 marzo 2002, questa Corte ha disposto un supplemento istruttorio per accertare se a carico della Societ? OMISSIS fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento.

In esecuzione di tale disposizione ? stata acquisita la sentenza n? 3/2001 emessa il 30 novembre 2000 dal Tribunale di Lamezia Terme con la quale la suddetta societ?, gi? in liquidazione, ? stata dichiarata fallita ed ? stato nominato? curatore? il dott. Giuseppe Costanzo.

Disposta l?integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del curatore del fallimento Omissis, all?udienza dell?8 maggio 2003 ? stata emessa l?ordinanza n. 186/2003 con la quale la Sezione ha stabilito di acquisire le risultanze dell?ispezione condotta dalla Direzione Regionale delle Entrate sulla rendicontazione dei residui ex OMISSIS limitatamente alle quote rientranti nella previsione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto ministeriale del 5 dicembre 1989, nonch? dati conoscitivi sia in ordine alla esatta consistenza contabile dei crediti postulati dal S., sia riguardo lo stato delle procedure di? riscossione dei residui ogomissisto del ricorso.

Con nota del 5 agosto 2003, la Direzione Regionale delle Entrate ha dato esecuzione alla citata ordinanza, specificando, con riferimento ai residui ex art. 4 del decreto ministeriale del 5 dicembre 1989, che nei confronti del S. si ? gi? provveduto alla liquidazione di un importo complessivo, al netto degli aggi esattoriali, di Lire 85.285.506, senza per? essere in grado di fornire notizie, per mancanza di documentazione,? sulla sorte della parte residua del credito vantato dal ricorrente e sul fatto se le domande di rimborso siano state precedute dalla procedura esecutiva.

Per ci? che riguarda i residui di gestione rientranti nella previsione dell?art. 6 del decreto ministeriale citato, la Direzione? dell?Entrate ha chiarito che, allo stato degli atti, detti residui consegnati all? omissis. s.p.a sono quantificabili in Lire 200.143.591, ma la quantificazione degli effettivi importi anticipati sar? possibile solo dopo che saranno perfezionate le procedure esecutive riguardanti i tributi non pagati e dopo che l?OMISSIS avr? presentato i conti giudiziali.

Quanto all?importo di Lire 1.466.586, ogomissisto di una domanda di rimborso per inesigibilit? presentata dal S. al Comune di Polia, la Direzione Regionale delle Entrate ha fatto presente che, nonostante i solleciti, l?Amministrazione comunale ha omesso di fornire qualsiasi informativa al riguardo.

All?odierna udienza pubblica, l?avv. M.G. Marra si ? riportata alla deduzioni? contenute nel ricorso e nella memoria aggiuntiva del 15 aprile 2003 a firma degli avv.ti Alfredo Gualtieri e Francesca Zaccaro ed ha concluso con la richiesta di accoglimento della domanda attrice.

L?avv. M.Flierter ha invece ribadito il difetto di legittimazione passiva della OMISSIS, in quanto quest?ultima non ? subentrata alla OMISSIS sulla base di un ordinario processo di successione tra imprese, ma in forza di un decreto ministeriale di nomina commissariale (della OMISSIS) a seguito della dichiarazione di decadenza?? della OMISSIS, della cui gestione nulla ? passato alla Societ? convenuta. Nel merito, il difensore? ha formulato la richiesta di non accoglimento dell?istanza del S..

Il Rappresentante del Pubblico Ministero contabile ha innanzitutto eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze in quanto, a seguito dell?istituzione dell?Agenzia delle Entrate e della sua specifica sogomissistivit? giuridica di diritto pubblico,? l?autorit? ministeriale ha perduto ogni legittimazione a stare in giudizio in rappresentanza dell?amministrazione finanziaria, a tutto vantaggio delle predette Agenzie. Nel merito, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che, relativamente ai residui ex art. 4 del D.M. del 5 dicembre 1989, sia dichiarata l?improcedibilit? della domanda attrice in quanto i provvedimenti di riparto delle somme riscosse non risultano impugnati nel rispetto dei termini previsti di 90 gg.; mentre per quanto attiene agli importi rientranti nella previsione dell?art. 6 del citato decreto ministeriale, ha chiesto che il ricorso del S. sia respinto giacch? non ? stata fornita la prova di avere egli effettivamente anticipato le somme per le quali chiede la riscossione. Quanto alla domanda di rimborso avanzata nei confronti del Comune di Polia, il Rappresentante della Procura regionale ha chiesto che anche questa parte del ricorso venga riomissistata, in quanto anch?essa non supportata da alcuna? prova circa l?avvenuta anticipazione delle somme che il S. ha chiesto a rimborso.

Considerato in

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D I R I T T O

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I.Vengono in rilievo due questioni pregiudiziali che occorre esaminare preliminarmente.

I.1 La prima attiene alla competenza per materia di questo Giudice sull?odierna controversia, valutazione che ? opportuno compiere tenuto conto del fatto? che la magistratura ordinaria, previamente adita dal S. con un ricorso per decreto ingiuntivo cui ha fatto seguito un giudizio di merito sull?opposizione? della Societ? OMISSIS avverso il provvedimento minitorio ottenuto dal ricorrente, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell?art. 37 del c.p.c..

Al riguardo, non pare possano nutrirsi dubbi sul fatto che lo jus iudicandi spetti, per il caso in esame, a questa magistratura.

Occorre innanzitutto evidenziare che ai sensi dell?art. 56 del R.D. 12 luglio 1934, n, 1214, la giurisdizione della Corte dei conti ? esercitata nei giudizi avviati su istanza di parte avverso i provvedimenti definitivi dell?Intendente di Finanza (ora Direttore regionale delle Entrate), con il quale sia stato rifiutato il rimborso di quote di imposta inesigibili.

Inoltre, tenuto conto della disciplina contenuta nel DPR 23 gennaio 1988, n. 43, che non ? certo da ritenere innovativo per ci? che riguarda l?ambito della giurisdizione contabile, resta altres? devoluta alla Corte dei conti la competenza a giudicare relativamente ai rendiconti? dei concessionari (art. 13 e 44 del R.D. 1214/1934) e alle controversie fra i comuni e i concessionari sulla spettanza degli aggi costituenti voce della gestione contabile svolta in favore dell?ente pubblico – Cass. 27 febbraio 1985, n, 1721 (Cass. Sez. Un. 10 aprile 1999, n. 235).

Alla Corte spetta dunque la competenza per materia in tutte le controversie in cui l?ogomissisto? sia costituito delle risorse derivanti dalla imposizione fiscale dettata dall?amministrazione centrale o dagli enti pubblici territoriali, e tale situazione non si pu? certo dire che venga meno nei casi in cui il giudizio ad istanza di parte sia stato avviato non a seguito di un ricorso avverso un provvedimento amministrativo, ma per la necessit? di vedere tutelate situazioni sogomissistive in ogni caso riconducibili all?esercizio di un servizio pubblico che abbia appunto ad ogomissisto la riscossione delle imposte e si lamenti? l?inadempimento, da parte di un? sogomissisto a sua volta qualificato da un rapporto di concessione di diritto pubblico per la riscossione dei tributi, di obbligazioni a? loro volta riconducibili a norme legislative e regolamentari.

In tal caso ? evidente che il rapporto tra l?ex esattore e il concessionario del servizio esattoriale presuppone e si innesta sul rapporto di base tra esattore o concessionario e pubblica amministrazione, con funzione strumentale al conseguimento del pubblico interesse alla continuit? e regolarit? dei flussi dell?entrata fiscale, le cui vicende gestorie, sottese alle controversie insorte tra sogomissisti chiamati alla riscossione di risorse pubbliche, non possono che rientrare nella competenza del giudice contabile.

I.2.1 La seconda questione pregiudiziale fa riferimento al difetto di legittimazione passiva per due sogomissisti tra quelli convenuti dal S. con l?odierno ricorso: il Ministero dell?Economia e delle Finanze e la Societ? OMISSIS, questione rispettivamente? introdotta dal Rappresentante del Pubblico Ministero contabile e dall?avv. Flierter.

Secondo il primo deducente, infatti, la chiamata in giudizio dell?Amministrazione finanziaria centrale ? inammissibile alla luce della riforma che ? intervenuta sull?organizzazione degli uffici e delle strutture amministrative di detto dicastero, riforma che ha portato all?istituzione delle Agenzie Regionali delle Entrate, ossia di quei sogomissisti pubblici a cui sono state conferite tutte le competenze che prima spettavano all?amministrazione finanziaria? (Intendenze di Finanza)? alla luce della disciplina recata dal D.P.R. 23 gennaio 1988, n. 43 in materia di liquidazione di tributi inesigibili e di versamento agli ex esattori delle quote dei tributi che, al momento della cessazione del servizio esattoriale e della contestale istituzione dei concessionari del servizio di riscossione (1 gennaio 1990), costituivano un loro credito in quanto anticipate agli enti impositori in forza dell?obbligo del ?non riscosso per riscosso?.

In effetti, alla luce della disciplina recata dagli artt. 61 e 62 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, non si pu? dubitare del fatto che le Agenzie delle entrate, per l?esercizio delle competenze ad esse devolute dalla normativa di riforma, godano di una propria personalit? giuridica di diritto pubblico, oltre che di un?ogomissistiva autonomia amministrativa, contabile e regolamentare, requisiti che consentono loro di poter vantare legittimatio ad causam? sostanziale, a sua volta fondata da un innegabile ?interesse ad agire? esclusivo, che inevitabilmente esclude un?analoga o concorrente posizione legittimante del Ministero dell?Economia e delle Finanze.

I.2.2 A diversa conclusione si deve invece pervenire per ci? che riguarda l?asserito difetto di legittimazione nei confronti della Societ? OMISSIS

A parere dell?avv. Flierter, patrono dell?Impresa Riscossione Tributi s.p.a. che ha incorporato la suddetta azienda, la carenza di legittimazione deriverebbe dal fatto che la OMISSIS non ? subentrata alla OMISSIS a seguito di un normale processo di trasformazione o di acquisto con conseguente successione tra imprese e relativo passaggio di tutte le situazioni giuridiche sogomissistive, sia esse passive che attive, dall?ente cessante al sogomissisto subentrante.

Secondo il deducente, infatti, la OMISSIS ? stata nominata Commissario governativo del servizio di riscossione dei tributi con decorrenza 12 settembre 1991 in luogo della OMISSIS (societ? che era subentrata? al S. all?indomani della cessazione del servizio esattoriale), a sua volta dichiarata decaduta dalla qualit? di ?concessionario? per via di gravi irregolarit? commesse in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione.

E poich?, ad avviso del menzionato difensore,? ci troviamo di fronte, in tal caso,? ad un rapporto di concessione di ?diritto amministrativo?, non pu? che derivarne il difetto di legittimazione? per la propria assistita, in quanto estranea al rapporto ed alle relative obbligazioni che, in forza del DPR 23 gennaio 1988 n. 43 e del D.M. 6 dicembre 1989,? si era instaurato tra l?ex esattore e la societ? OMISSIS che per prima era risultata concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

Ci? posto, ritiene la Sezione che la deduzione difensiva non meriti accoglimento.

Infatti, pur non dubitando che la OMISSIS sia stata impegnata nel servizio di riscossione dei tributi per ?factum principis?, rappresentato dal provvedimento di nomina a commissario governativo? in sostituzione della OMISSIS contestualmente dichiarata decaduta, va per? detto che nella disciplina di riforma recata dal menzionato DPR n. 43/1988 non ? dato trovare alcun elemento ostativo a che le imprese incaricate di funzioni commissariali possano assumere a loro volta? i compiti, gli oneri e le obbligazioni che erano state previste nei confronti delle aziende semplicemente subentranti ai cessati esattori delle imposte.

Diversamente opinando, e cio? ritenendo che i commissari governativi della riscossione, sol perch? non erano parte di un rapporto concessorio ma destinatari di una determinazione unilateralmente assunta dall?Autorit? ministeriale, fossero da ritenere estranei ad ogni adempimento che la legge aveva previsto nei confronti degli ex esattori, sarebbe oltremodo erroneo, in quanto ometterebbe di considerare che il servizio pubblico di riscossione dei tributi, oltre all?anticipazione delle somme iscritte a ruolo da parte del concessionario in adempimento dell?obbligo del non riscosso per riscosso (tutela della posizione patrimoniale dell?ente impositore), prevede anche la salvaguardia della situazione giuridica patrimoniale del sogomissisto, concessionario od esattore, che ha osservato detto obbligo e tale tutela non pu? subire interruzioni a causa dell?intervento di un commissario governativo, cui peraltro spetta di curare gli adempimenti previsti dagli artt. 75 e segg. del DPR n. 43/1988 (attivazione dei procedimenti esecutivi nei confronti dei contribuenti morosi prima di avanzare la domanda di rimborso per inesigibilit?), a dimostrazione di come, in effetti, sia del commissario governativo il compito di espletare tutte le funzioni altrimenti proprie del concessionario.

A ci? aggiungasi che quelle previste dalla citata disciplina di riforma del servizio di riscossione dei tributi (DPR n. 43/1988)? erano concessioni governative di certo ben lontane, per natura e forma, dal modello concessorio successivamente affermatosi nel nostro ordinamento amministrativo a seguito della cosiddetta amministrazione ?negoziata? e per ?consenso? riconducibile ai principi previsti dalla legge 12 agosto 1990, n. 241.

Trattavasi, nella sostanza, di una concessione il cui regolamento era dettato in maniera unilaterale dall?amministrazione finanziaria sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina di riforma, la quale aveva appunto sancito l?an, il quid e il quomodo delle obbligazioni a carico dei concessionari nei confronti degli ex esattori, obbligazioni che dunque il concessionario non aveva certo concorso a determinare? e sotto questo profilo non v?? alcuna differenza di posizione tra il concessionario OMISSIS e la OMISSIS a seguito del provvedimento di nomina commissariale, con la conseguenza di dover considerare quest?ultima utilmente convenuta nel presente giudizio.

II. Nel merito dell?odierna controversia occorre valutare la fondatezza giuridica della domanda attrice in relazione alle singole partite di credito vantate, ossia in riferimento ai residui di cui all?art. 4 del d.m. del 5 dicembre 1989, a quelli previsti dall?art. 6 della stessa disciplina e, infine, al credito vantato nei confronti del Comune di Polia.

II.1 Il predetto art. 4, come gi? evidenziato in fatto, ha preso in considerazione i crediti residui degli? esattori al 31 dicembre 1989 (data di cessazione del servizio esattoriale) che hanno formato ogomissisto di domande di rimborso per inesigibilit?. Per detti residui la norma ha stabilito che? ?gli importi dei residui riscossi dal nuovo concessionario ma riferiti a domande di rimborso per inesigibilit? nel frattempo eventualmente gi? liquidate? ?devono essere versati? ?? non al cessato esattore, ma all?erario o agli altri enti impositori destinatari dell?entrata?, risultando da ci? evidente che il cessato esattore avrebbe potuto vantare credito nei confronti del nuovo concessionario a condizione che le somme per le quali ha chiesto il rimborso agli enti impositori per inesigibilit? non fossero state nel frattempo liquidate.

Ci? premesso, la Direzione regionale delle entrate ha evidenziato al riguardo (nota del 5 agosto 2003 versata in atti) che dal verbale? redatto il 13 novembre 2001 a seguito dell?ispezione disposta per la verifica dei residui di gestione della OMISSIS s.p.a., ? emerso che la somma totale di detti residui ammonta a Lire 106.534.394, di cui Lire 64.704.266 a carico dell?Erario e Lire 41.829.258 da imputare agli altri Enti, importi ovviamente quantificati tenendo conto di tutte le esattorie gestite dal S..

Ebbene, del suddetto totale di residui riconducibili all?art. 4 del decreto ministeriale 5 dicembre 1989 e tenuto conto della ripartizione come sopra effettuata, i residui erariali sono stati liquidati all?ex esattore con decreto direttoriale del 10 marzo 1994 (in atti) per l?importo di Lire 53.727.686 che, al netto degli aggi esattoriali, risulta pari a Lire 49.656.105.

Allo stesso modo e con decreto intendentizio del 13 ottobre 1993 (parimenti in atti) al S. ? stato liquidato, al netto degli aggi, l?importo di Lire 35.629.401 a valere sui residui degli enti diversi dall?erario.

E? dunque evidente che, sebbene non si dia atto, da parte della Direzione regionale delle entrate interpellata da questa Sezione con l?ordinanza n.186/2003, dell?avvenuto versamento degli importi residui a favore del S., la liquidazione ad opera dei menzionati provvedimenti dell?Amministrazione finanziaria faccia venire meno il suo interesse ad agire, sia pure in riferimento agli importi ogomissisto di liquidazione, e conseguentemente l?utilit? di una pronuncia di questo Giudice sul fondamento giuridico del diritto sogomissistivo vantato con il ricorso in esame, che ? pertanto da ritenersi inammissibile in parte qua.

Per la restante parte delle somme complessivamente riconducibili ai residui ex art. 4 ed accertate a seguito della riferita ispezione, somme che non hanno costituito ogomissisto di liquidazione in favore dell?ex esattore, la Direzione regionale delle entrate ha fatto presente di non essere in grado di fornire dati utili, sia in merito all?avvenuta liquidazione, sia sul fatto se la domanda di rimborso del S. sia stata preceduta dalla procedura esecutiva.

Al riguardo va evidenziato, poich? i residui di gestione ex art. 4 fanno riferimento alle domande di rimborso per inesigibilit?, che ad avviso del Collegio devono? trovare applicazione le norme contenute nel titolo IV del D.P.R. n. 43/1988, per cui, ai sensi dell?art. 75, il ?concessionario ha diritto al rimborso, ovvero al discarico (art. 90) se ha proceduto:

a.?????? a.????? con l?espropriazione mobiliare entro diciotto mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro diciotto mesi dalla scadenza dell?ultima rata del ruolo quando la morosit? del contribuente si ? manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a due;

b.?????? b.????? con l?espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell?ultima rata del ruolo;

quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi?

Ci? posto, ritiene il Collegio che, trattandosi di un giudizio ad istanza di parte, l?onere di provare l?osservanza del procedimento esecutivo previsto nella richiamata normativa non pu? che gravare sulla parte che asserisce la lesione del proprio diritto sogomissistivo e quindi sul S., onere probatorio al quale l?istante non pu? sottrarsi anche tenuto conto del fatto che, nella disciplina prevista dal DPR n. 43/1988, l?osservanza di detta procedura assume il carattere di condizione indispensabile per il riconoscimento dell?inesigibilit? (Sez. Giurisd. Sicilia 13 novembre 1978, n. 118) e ci? a pena di decadenza dal diritto al rimborso delle quote che si asseriscono inesigibili (Sez. II Corte dei conti 23 ottobre 1991, n. 236).

In concreto, quindi, il S. avrebbe dovuto provare innanzitutto la inesigibilit? delle quote di cui ha rivendicato il rimborso, dimostrando cio? di avere esperito le prescritte procedure esecutive, il cui espletamento ? da considerarsi condizione di procedibilit? dei ricorsi come quello in esame (Sez. Giurisd. Calabria 15 gennaio 2002, n. 1).

Ci? non ? avvenuto, per cui la domanda ? improcedibile per la parte test? esaminata.

?N? ? possibile pervenire a diversa conclusione sulla base di quanto previsto dall?art. 17, comma 7,? della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Detta norma ha disciplinato? il diritto al rimborso in favore dei cessati esattori delle somme residue iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1989, ma, in base ai principi enunciati da questa Sezione con la menzionata sentenza, dal cui orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi per il caso di specie, la ratio dell?art. 17 della legge n. 413/1990 non pare possa essere estesa fino al punto da farvi rientrare l?esclusione delle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari previste dalla disciplina generale (DPR n. 43/1988) per la liquidazione dei crediti esattoriali ritenuti inesigibili.

II.2 Quanto al credito ex art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 1989, occorre innanzitutto ricordare che detta norma ha preso in considerazione ?i residui di gestione per i quali, alla data del 31 dicembre 1989, siano scaduti i termini di pagamento, ma non sia scaduto il termine per la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilit??, stabilendo che per detti importi ??vanno formati separati elenchi che, dati in carico al concessionario, andranno in riscossione con l?obbligo del non riscosso come riscosso? ed ai sensi dell?art. 8 del menzionato decreto ?per effetto di quanto previsto dal precedente art. 6, il concessionario provveder? a versare al cessato esattore l?importo dei residui, al netto dell?aggio, purch? risultino effettivamente anticipati dal cessato esattore, sulla base di dichiarazione resa da quest?ultimo e vistata dalla competente Intendenza di Finanza?

Ci? precisato, va detto che la Direzione regionale delle entrate ha evidenziato al riguardo che il totale dei residui ex art. 6 ? pari a Lire 221.292.378, di cui l?importo di? Lire 200.143.591 ? stato trasmesso per la riscossione al subentrante concessionario OMISSIS s.p.a., mentre sulla differenza di Lire 21.148.787, la somma di Lire 19.671.819 ? stata riscossa e la rimanente parte, Lire 1.476.968, non ? stata consegnata al suddetto nuovo concessionario in quanto ha costituito ogomissisto di una domanda di rimborso per inesigibilit? presentata dalla decaduta OMISSIS.

La Direzione regionale delle entrate ha inoltre precisato che l?importo riscosso (Lire 19.671.819) ha correttamente costituito ogomissisto di versamento alla Cassa Depositi e Prestiti e che a norma della vigente disciplina (art. 44 del DPR n. 43/1988), quest?ultima dovr? poi provvedere al riparto nei confronti degli aventi diritto, tra i quali figura anche il S.,? anche se per sole Lire 183.566.

Da quanto test? evidenziato si pu? dunque osservare che il credito ex art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 1989 vantato dall?ex esattore S. ammonta a Lire 200.143.591 e poich?, come sopra ricordato, trattasi di quote di tributi per i quali non erano scaduti i termini di pagamento e quindi non potevano ritenersi inesigibili, non potendo conseguentemente costituire ogomissisto di domande di rimborso per inesigibilit?, al fine dell?effettiva determinazione del quantum debeatur oltre che della sua esigibilit?, ? necessario, da un lato, l?espletamento delle procedure di cui all?art. 75 del DPR? n. 43/1988 e, dall?altro, la presentazione del conto giudiziale da parte dell?E.TR s.p.a. che ancora non ha ottemperato a tale obbligo.

Quanto al mancato espletamento delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari valgono, in generale, le osservazioni che il Collegio ha precedentemente formulato in riferimento ai crediti ex art 4, sebbene occorra evidenziare che gli importi presi in considerazione dall?art 6 e per i quali il S. ha asserito il proprio diritto al versamento, fanno riferimento non a tributi ogomissisto di domande di rimborso per inesigibilit?, bens? ad imposte per le quali il termine per il pagamento non era ancora scaduto e tuttavia si trattava pur sempre di somme? sottoposte all?obbligo del ?non riscosso per riscosso? che doveva essere osservato da parte dell?ex esattore nei confronti degli enti impositori.

Da quanto sin qui evidenziato ? agevole dedurre? che il presupposto essenziale ai fini dell?esigibilit? del credito ? quindi costituito dal fatto che le somme relative siano state effettivamente anticipate dal S. e la dimostrazione che ci? sia puntualmente avvenuto deve essere fornita dall?istante.

In atti, tuttavia, non rileva alcun documento al riguardo.

A siffatta osservazione aggiungasi che, in ogni caso,? la mancata resa del conto giudiziale da parte del nuovo concessionario costituisce anch?essa un?insormontabile impedimento alla procedibilit? della domanda attrice.

Posto che non pare possano nutrirsi dubbi sul fatto che il concessionario abbia l?obbligo di rendere il conto della propria gestione, stante al riguardo l?art. 39 del DPR n. 43/1988, ove ? stato appunto ha previsto che ?il concessionario rende separati conti giudiziali della gestione relativa ai versamenti diretti e di quella relativa alla riscossione per ruolo?, e? l?art. 25 del DLgs 13 aprile 1999, n. 112, con cui ? stato stabilito che ?nel bimestre successivo alla chiusura dell?esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell?art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l?utilizzo di sistemi informatici, con le modalit? individuate con decreto ministeriale?? (anche per le entrate tributarie degli enti locali ogni perplessit? che poteva sorgere dal tenore letterale di quest?ultima norma, che ha definito giudiziale solo il conto riguardante i tributi erariali, ? da ritenersi fugata alla luce dell?art. 93, comma 2, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, laddove ? stabilito il generale obbligo della resa del conto giudiziale per tutti i sogomissisti che abbiano maneggio di denaro o valori di pertinenza dell?ente locale), osserva il Collegio che solo dal conto giudiziale, per la valenza giuridica che ? destinato ad assumere a seguito del procedimento di parifica e dell?eventuale giudizio di conto da intentarsi davanti a questa magistratura ai sensi degli artt. 47 e segg. del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che ? possibile delineare il quantum del rapporto credito-debito? tra ente impositore ed esattore o concessionario del servizio della riscossione dei tributi, per cui, in mancanza del conto giudiziale ogni domanda in tal senso ? da considerarsi improcedibile.

In relazione a ci? e per le valutazioni di sua esclusiva pertinenza, stante l?art. 44 del R.D. n. 121471934, ? opportuno che la presente decisione sia comunicata dalla Segreteria di questa Sezione al Procuratore regionale per ogni possibile iniziativa da intraprendersi al riguardo.

II.3 A questo punto rimane da prendere in considerazione l?asserito credito di Lire 1.466.586, ogomissisto di una domanda di rimborso per inesigibilit? presentata dalla decaduta OMISSIS spa al Comune di Polia.

Nel prendere atto del deprecabile atteggiamento di detto ente locale che, pur sollecitato dalla Direzione regionale delle entrate, non ha fornito alcun dato circa l?avvenuta liquidazione al S.? del suddetto residuo, anche a questo riguardo il Collegio non pu? che riportarsi a quanto gi? osservato in ordine alla mancata dimostrazione dell?adempimento della procedura esecutiva prevista dall?art. 75 e segg. del DPR n. 43/1988, con la conseguenza che, anche per questa parte, l?istanza del S. deve essere considerata improcedibile.

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P . Q. M

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La Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso descritto in premessa e presentato da S. Giuseppe.

Non luogo a procedere per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Cos? deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2004 .

Depositata il 24/02/2004

Francaviglia Rosa

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