Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ – ente locale -aggravio di spesa per pagamento competenze professionali su provvedimento monitorio – danno erariale – sussistenza – la tardiva corresponsione di somme dovute legittimamente a terzi da parte del

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La sentenza in allegato concerne l? ipotesi di danno erariale da aggravio di spesa a carico della P.A. per corresponsione somme dovute a professionista esterno e non tempestivamente liquidate. Nella specie, all? ente locale era stato notificato decreto ingiuntivo da ingegnere che non era stato soddisfatto nelle proprie spettanze creditorie. Il contenzioso passivo in danno di ogni amministrazione che abbia omesso di provvedere all? erogazione del quantum dovuto nei termini prescritti ? fonte di pregiudizio patrimoniale in ragione delle maggiori somme a titolo di oneri accessori di legge, spese di lite, di precetto ? in caso di esecuzione pignoratizia- di procedura esecutiva. 

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Presidente: D. Oriani ? Relatore: D. Guzzi???

FATTO

Con atto di citazione dell?11 marzo 1999, ?la Procura Regionale presso questa? Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio Antonio L. per sentirlo condannare al pagamento in favore dell?erario della somma di Lire 6.332.977 o di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dall?effettivo depauperamento del patrimonio dell?Ente e fino al soddisfacimento delle ragioni del creditore, ovvero, in subordine,? per un importo determinato in via equitativa ai sensi dell?art. 1226 del c.c..

L?azione per responsabilit? amministrativa ? stata esercitata per avere il L., nella sua qualit? di Sindaco del Comune di Mammola e con comportamento improntato a colpa grave, procurato un danno patrimoniale all?Ente a causa del mancato pagamento di competenze professionali dovute all?ing. Nicodemo S..

L?indagine della Procura ha preso avvio dalla denuntia damni presentata dal segretario comunale, dr. Domenico S., in relazione ai lavori di sistemazione di strade rurali, intervento finanziato dalla Regione Calabria e deliberato dalla Giunta comunale di Mammola con susseguente nomina, avvenuta con deliberazione della Giunta n. 543 del 28 dicembre 1991, dell?ing. S. quale direttore dei lavori.

Riferisce il Requirente che nel corso dell?intervento si ? reso necessario procedere ad una perizia di variante,? per la quale il competente Assessorato regionale ha espresso disponibilit? all?utilizzo del contributo e per la cui redazione ? stato? incaricato lo stesso ing. S..

Gli atti di approvazione della perizia, delibere della Giunta n. 401 del 24 ottobre 1992 e n. 180 del 6 aprile 1993, sono state annullate dal Comitato regionale di controllo di Reggio Calabria che ha ravvisato un vizio di legittimit? riconducibile alla mancata verifica della necessit? ed imprevedibilit? dei lavori.

Mutati gli amministratori nel giugno 1993 ed assunta la carica di Sindaco di Mammola l?odierno convenuto, avendo i lavori ripreso il loro corso, l?ing. S. ha presentato al Comune la relativa contabilit? con la certificazione di regolare esecuzione, chiedendo l?erogazione del compenso dovutogli per un importo di Lire 17.859.411, cos? suddiviso:

????????? ???????? Lire 13.200.692? per direzione e contabilit? fino al terzo S.A.L. ? fattura n. 311/93;

????????? ???????? Lire 1.616.574 per? perizia di variante ? fattura n. 312/93;

????????? ???????? Lire 3.042.145 per direzione dei lavori e contabilit? finale ? fattura 313/93.

La Giunta comunale, prima di procedere alla delibera di liquidazione, ha acquisito i pareri del segretario comunale, dott. S.,? dell?avv. Chiara Chindamo, legale del Comune, e del tecnico comunale, geometra Gustavo R. ed al termine della relativa istruttoria, completata con l?acquisizione del parere favorevole espresso dal ragioniere comunale sotto il profilo della regolarit? contabile, si ? deliberato (provvedimento della Giunta n. 34 del 28 gennaio 1994) di liquidare le fatture n. 1/93 e n. 2/93,? con esclusione della parcella n. 3/93, in quanto riferita a lavori non autorizzati nelle forme di legge (perizia suppletiva e di variante).

Complessivamente,? l?Amministrazione ha liquidato all?ing.S. la somma di Lire 14.232.366.

Il sindaco L., in considerazione della suddetta deliberazione,? ha chiesto all?Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca,? in acconto sul contributo assegnato di Lire 250.000.000, un trasferimento per importo pari a quello liquidato in favore del tecnico, ricevendo per? un rifiuto sulla motivazione che i rapporti tra un professionista e l?Amministrazione che conferisce l?incarico sono di esclusiva pertinenza di quest?ultima.

Non avendo conseguito la liquidazione delle proprie spettanze, l?ing.S. ha chiesto al Tribunale di Locri, ottenendo il relativo provvedimento, l?ingiunzione di pagamento per l?intera somma dovutagli in relazione alle parcelle n.1/93, n.2/93 e n.3/93, Lire 17.859.411, oltre ad interessi, spese procedimentali, previdenziali e altri accessori. Il Comune si ? opposto al decreto, ma il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione per Lire 22.625.527 oltre ad interessi e spese successive e cos? per complessive Lire 25.417.615, somma escussa il 3 maggio 1996 presso il Tesoriere comunale, filiale CA.RI.CAL di Mammola.

La Procura regionale ha ritenuto che la differenza tra le competenze dovute all?ing.S. e quanto effettivamente a questi pagato costituisca danno erariale per un importo di Lire 7.633.204, del quale ha dapprima considerato responsabili il sindaco, il segretario comunale e il tecnico comunale, ma all?esito delle deduzioni fornite all?invito emesso ai sensi dell?art. 5 del decreto legge n. 453/93, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, si ? ritenuto di ricondurre il pregiudizio erariale al solo sindaco, nei cui confronti ? stato? depositato l?atto di citazione, anche se per un importo inferiore rispetto al credito postulato in sede di invito a dedurre e precisamente per sole Lire 6.332.977, essendo infatti stata? scorporata? la quota di danno proporzionalmente riferibile alla fattura n.313/93, per la quale la Procura si ? riservata di procedere aliunde.

Il L. ? stato ritenuto il solo responsabile per via del comportamento connotato dall?elemento soggettivo della colpa grave che ha tenuto nella vicenda, giacch? avrebbe omesso di dar corso ai pagamenti nonostante i pareri favorevoli ricevuti in sede tecnica e contabile e addirittura avendo deciso di opporsi al decreto ingiuntivo, facendo cos? ulteriormente lievitare la spesa.

Al riguardo, la Procura ha in particolare rilevato la contraddittoriet? del comportamento del convenuto che in un primo tempo ha partecipato alla deliberazione con cui si ? stabilito di liquidare il credito professionale delloS., cos? riconoscendo la relativa obbligazione, e in un secondo momento ne ha contestata la fondatezza con una opposizione al decreto ingiuntivo? rivolta all?intera richiesta e non solamente alla quota relativa alla fattura n. 3/93, s? da esporre l?Ente ad un lite temeraria dal prevedibile esito negativo.

N? serve ad escludere l?elemento soggettivo della colpa grave, secondo il Procuratore regionale, il fatto che il L. abbia chiesto all?Assessorato regionale il trasferimento della parte di contributo riguardante le spese tecniche, in quanto ? evidente che i rapporti negoziali tra i tecnici e le amministrazioni pubbliche incaricanti sono di esclusiva competenza di queste ultime.

La causa ? stata discussa all?udienza del 28 ottobre 1999 e in quella sede il convenuto si ? ritualmente costituito con il patrocinio degli avv.ti? Tommaso Ricci e Antonio Lacopo, i quali, con la memoria difensiva in atti, hanno posto l?accento sulle seguenti circostanze:

a)????? a)????? la contabilit? finale prodotta dalla direzione dei lavori aveva allegato l?ordine di servizio n. 1, disconosciuto dal convenuto e dagli uffici comunali, nel quale sono stati inclusi tutti i lavori previsti dalla perizia di variante annullata dal CO.RE.CO. Tale ordine di servizio, inoltre, non risulta mai presentato alla stazione appaltante;

b)????? b)????? la direzione dei lavori non ha corrisposto alla richiesta del Comune di presentare gli atti relativi alla contabilit? riferiti al progetto originario;

c)?????? c)????? la somma di lire 14.232.366, relativa alle fatture n. 1 e n. 2, non era disponibile nel bilancio comunale e la Regione ha opposto un rifiuto al trasferimento delle risorse per pari importo, essendo stata annullata la deliberazione di approvazione della perizia di variante, con la conseguenza che il sindaco non avrebbe potuto far fronte alla richiesta del professionista. L?opposizione al decreto ingiuntivo va quindi interpretata in questi termini, atteso che in ogni caso la richiesta del tecnico non poteva essere soddisfatta, da un? lato,? per insufficienza di risorse in bilancio, e, dall?altro,? per la? mancanza di autorizzazione all?esecuzione dei lavori (in tal senso l?avv. Ricci ha rinviato alla deliberazione con la quale ? stato dato mandato all?avv. Chindamo di opporsi al decreto ingiuntivo dell?ing. S.).

In esito all?udienza del 28 ottobre 1999, il Collegio ha emesso l?ordinanza n. 6/2000 del 10 febbraio 2000 con la quale, essendo pendente il processo civile? presso il Tribunale di Locri, in cui peraltro il Comune di Mammola ha chiamato in garanzia la Regione Calabria, si ? disposto di acquisire la decisione che nel merito di detta causa sarebbe stata adottata dal giudice ordinario, decisione? effettivamente assunta con la sentenza n. 887/01 del 10 dicembre 2001.

Con detto provvedimento, rigettata l?opposizione,? il Comune di Mammola ? stato anche condannato a pagare anche le spese del giudizio per Lire 3.654.000.

A questo punto il Procuratore ha depositato la rituale istanza di prosecuzione del processo per responsabilit? amministrativa intentato a carico del L., cui ha fatto seguito una memoria difensiva aggiuntiva a firma dei suddetti legali con la quale in particolare si ? insistito sulla legittimit? della condotta osservata dal convenuto, sia per il fatto che l?ordine di servizio allegato alla contabilit? finale dei lavori non risulta mai essere stato depositato agli atti dell?Ente, sia per il fatto che essendo state annullate le due deliberazioni di approvazione della perizia suppletiva e di variante delle opere pubbliche dirette dallo S., il Comune non avrebbe potuto riconoscere a quest?ultimo alcuna pretesa patrimoniale.

All?odierna udienza pubblica l?avv. T. Ricci, nel riportarsi a quanto sostenuto nella memoria di costituzione, ha evidenziato l?infondatezza della pretesa attrice ed ha concluso con la richiesta di una pronuncia di assoluzione in favore del proprio assistito.

Il Procuratore regionale ha invece insistito per l?integrale accoglimento della richiesta risarcitoria contenuta nell?atto di citazione.

Considerato in

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D I R I T T O

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La questione oggetto dell?odierno giudizio riguarda l?azione risarcitoria esercitata per asseriti danni erariali subiti dal Comune di Mammola in relazione all?omesso pagamento delle competenze professionali dovute all?ing. Nicodemo S., professionista a suo tempo incaricato della progettazione e direzione di opere pubbliche da effettuarsi sul territorio comunale.

Al riguardo ? opportuno preliminarmente precisare che la costante giurisprudenza della Corte dei conti, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi in relazione al caso di specie, ha da tempo chiarito che? ci si trova di fronte ad un danno erariale tutte le volte in cui l?Amministrazione subisca un depauperamento patrimoniale riconducibile alle maggiori spese dovute all?omesso o tardivo pagamento di somme oggetto di obbligazioni pecuniarie legittimamente assunte e? senza? che, ovviamente, nessun vantaggio o corrispettivo possa derivare all?Amministrazione? da siffatto esborso.

Ci? precisato, ritiene il Collegio che il Comune di Mammola? abbia effettivamente subito un danno erariale a seguito dell?azione monitoria avviata a suo carico dall?ing. Nicodemo S. per il mancato pagamento delle parcelle n.1/1993 e n. 2/1993, cos? come non possono nutrirsi dubbi sulla correttezza dell?operato del Requirente in sede di determinazione di detto pregiudizio per? Lire 6.332.977, essendo stata proporzionalmente detratta, per i motivi che saranno nel prosieguo esposti, la quota parte dell?importo di Lire 3.042.145 relativa alla parcella n.3/1993, riguardante a sua volta la contabilit? finale dei lavori di ripristino di alcune strade comunali.

In presenza di un danno erariale certo, non potendo definirsi altrimenti il pagamento che il Comune ha dovuto affrontare in misura superiore all?esborso che invece avrebbe sostenuto se tempestivamente avesse corrisposto alloS. il prezzo delle prestazioni professionali debitamente espletate, il compito del Giudice ? di valutare il fondamento giuridico della postulazione creditoria di Parte attrice che ha ravvisato nella condotta del L.,?? quale? Sindaco del Comune di Mammola, sia la sua valenza causale per il verificarsi del suddetto danno erariale, sia l?elemento soggettivo della colpa grave.

A questo punto occorre? che nel merito della vicenda all?esame il Collegio si soffermi sui motivi, per come rilevano dagli atti processuali, che hanno indotto l?Ente a non pagare il corrispettivo delle parcelle professionali e addirittura a deliberare di opporsi al decreto ingiuntivo dello S..

E? evidente, infatti, che una sfavorevole valutazione giudiziale dei motivi addotti a fondamento della mancata emissione dei mandati di pagamento richiesti dal professionista costituirebbe il presupposto di un giudizio parimenti negativo sull?avvedutezza della condotta gestionale osservata dagli amministratori locali, evidentemente tutt?altro che incline all?osservanza delle regole di prudenza e di diligenza amministrativa.

Ci? posto e dopo attenta valutazione delle ragioni a difesa del convenuto, ritiene questo Giudice che nessun pregio possa essere attribuito alla deduzione difensiva che trae spunto dal fatto che la contabilit? finale trasmessa dalla direzione dei lavori ?in data 7.7.1993 prot. 4540 abbia allegato? agli atti contabili ordine di servizio n. 1 (disconosciuto dal sindaco L. e dagli uffici comunali)?,? cos? come non pu? avere rilevanza la tesi secondo cui ?scelte alternative (volendo evidentemente intendere la decisione di pagare quanto richiesto dal professionista) avrebbero certamente esposto il medesimo sindaco e gli amministratori deliberanti a violazioni di leggi penali di rilevante gravit??.

Infatti, non meritando particolari approfondimenti quest?ultima deduzione per via della sua evidente? genericit?,? in ordine alla prima delle argomentazioni passate in rassegna occorre invece sottolineare che per quanto non possa dubitarsi che agli atti della contabilit? finale redatti dall?ing.S. fosse allegato l?ordine di servizio n.1,? atto effettivamente sottoscritto il 2 agosto 1992 da A. F., allora sindaco pro-tempore, e pur considerando che con detto ordine di servizio sia stata disposta l?esecuzione di lavori suppletivi (i cui elaborati tecnici di perizia solo successivamente sarebbero stati approvati dalla Giunta comunale con le delibere n. 401 del 24/10/1992 e n. 180 del 6/4/1993, operando dunque? una sorta di? sanatoria amministrativa a dimostrazione? di una gestione non certo mossa, ab initio, dall?esigenza primaria di? osservare le norme di contabilit? pubblica e le pi? elementari regole di buona? amministrazione), non v?? dubbio che il riferimento ad essi ed alla loro illegittima esecuzione, in quanto priva della necessaria autorizzazione amministrativa e contabile (le menzionate deliberazioni della Giunta n. 401/92 e n. 180/93 furono in effetti annullate dal CO.RE.CO. di Reggio Calabria), non possa essere portata dall?odierno convenuto a discarico dell?imputazione per responsabilit? amministrativa nella vicenda che ne occupa.

Tale deduzione difensiva, infatti, fa esclusivo riferimento al credito derivante dalla parcella n.3/93 di importo pari a Lire 3.042.146, ma, come sopra evidenziato, questa quota del credito complessivo vantato dallo S. non ? stata inclusa nell?odierna richiesta risarcitoria, per cui, all?evidenza, non ha ragion d?essere, per il caso all?esame di questa Sezione, il richiamo che la difesa del convenuto sembra voler fare al principio secondo il quale l?amministratore di un ente locale risponde in proprio delle obbligazioni che ha assunto in nome e per conto dell?Ente che rappresenta, senza per? l?osservanza del prescritto procedimento amministrativo e contabile.

Al riguardo va evidenziato che l?art. 23, commi 3 e 4,? del decreto legge n. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con la legge 24 aprile 1989, n. 144, ha in effetti previsto che ?l?effettuazione di qualsiasi spesa ? consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonch? l?impegno contabile ??da comunicare ai terzi interessati, ?e, nel caso di violazione di tale regola, ?il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l?amministratore? che abbia consentito la spesa.

Tale disciplina, con i relativi effetti sul piano processual civilistico, per i? motivi in precedenza esposti e? per quanto si andr? a dire nel prosieguo, non pu? per? trovare applicazione nel caso di specie ed a fortori non pu? assumere alcuna valenza in relazione ai crediti derivanti dalle altre due parcelle professionali presentate dall?ing. S. (fatture n. 1/1993 e n. 2/1993).

Entrambe dette? parcelle, infatti,? fanno riferimento a prestazioni che invece sono state espletate sulla base di un?autorizzazione amministrativa e contabile riconducibile a provvedimenti deliberativi? divenuti esecutivi ed in particolare, con la parcella n. 1/1993, il professionista ha esposto il credito? di Lire 13.200.692 derivante dalla direzione delle opere di sistemazione delle strade rurali ?Nebl? ? S.Filippo Giacco ? Sergi?, mentre con la fattura n. 2/93 ha preteso il pagamento dell?importo di Lire 1.616.574 in relazione alla perizia suppletiva e di variante.

Orbene, se nessun dubbio in ordine alla legittimit? della pretesa pu? nascere in relazione alla prima parcella in quanto riconducibile alla deliberazione della Giunta comunale n. 543 del 28 dicembre 1991, di affidamento dell?incarico di direzione dei lavori con conseguente approvazione del relativo disciplinare (la fattura fa riferimento alla direzione svolta fino al 3? stato avanzamento lavori che, come fa notare il segretario comunale con il parere reso in occasione della delibera n. 34/94, ? stato liquidato con atto della G.M. n. 43 del 16/1/1993 ?senza alcuna riserva od opposizione di parte di alcunch??), altrettanto deve dirsi? per la parcella n. 2/1993, sebbene quest?ultima fosse riferita alla perizia suppletiva e di variante.

A ben guardare, infatti, da tale fattura emerge il solo credito riguardante la mera redazione degli elaborati progettuali di perizia, prestazione per la quale l?ing. S. era stato debitamente autorizzato dal Comune di Mammola con la deliberazione della Giunta comunale n. 377 dell?1 ottobre 1992 e non si riferisce, detta fattura 2/93, anche alla relativa direzione e contabilizzazione dei lavori suppletivi, perch? in tal caso, in effetti, si sarebbe potuta avanzare pi? di una? riserva di legittimit? in considerazione del fatto che l?intervento di variante non fosse stato preceduto da un?autorizzazione amministrativa e contabile (le delibere di approvazione della perizia sono state annullate e conseguentemente il Comune non ? stato in grado di sottoscrivere il cosiddetto contratto aggiuntivo con l?impresa ?R. Geom. G.?, appaltatrice dei lavori principali).

Da quanto sin qui esposto risulta evidente che l?annullamento delle delibere di approvazione della perizia suppletiva e di variante (Giunta comunale n. 401/92 e n. 180/93) non possa avere avuto alcuna conseguenza sull?efficacia del rapporto negoziale legittimamente costituito tra il Comune e l?ing.S. relativo alle parcelle in esame, al cui pagamento l?Amministrazione avrebbe dovuto provvedere con tempestivit?, ben si intende una volta espletata la relativa istruttoria tecnico-contabile e perfezionato il conseguente procedimento di liquidazione, cosa che ? in effetti avvenuta con la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28 gennaio 1994.

Una volta riconosciuto il debito e non poteva essere altrimenti per le ragioni esposte e per il fatto che in precedenza nessuna contestazione era stata mossa circa l?esatto adempimento delle prestazioni professionali,? l?Ente avrebbe dovuto semplicemente pagare, essendo in condizione di poterlo fare anche e soprattutto dal punto di vista della disponibilit? finanziaria (il Ragioniere comunale, in data 27 gennaio 1994, confermando il parere reso il 12 novembre 1993 in occasione della deliberazione della Giunta n. 414 del 27/11/1993, ha evidenziato la disponibilit? di bilancio in relazione all?impegno complessivo derivante dalla fatture n. 1/93 e n. 2/93, pari a Lire 14.232.366).

Ma? a ci? non si ? provveduto giacch?, secondo il L., la Regione Calabria non ha trasferito la somma occorrente per il pagamento, fondi richiesti? con la nota n. 2576 dell?8 aprile 1994.

Tuttavia, anche siffatta deduzione difensiva non merita di essere condivisa.

Al riguardo occorre precisare che la Regione Calabria, con il decreto n. 17270? in data 8 ottobre 1991 del competente Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, ha s? assegnato al Comune di Mammola un finanziamento di Lire 250.000.000 per la realizzazione dei lavori di sistemazione di strade rurali, ma non si pu? certo sostenere che nell?ambito di detto finanziamento fossero specificamente previsti importi per spese tecniche eventualmente sostenute dall?Ente beneficiario.

Dal decreto emerge, infatti, che a fronte di uno stanziamento specifico per lavori di Lire 215.918.883, ? stata prevista un?assegnazione di Lire 19.605.203 ma per spese generali che, come peraltro evidenziato dalla stessa Amministrazione regionale con la nota n. 7838 del 4 maggio 1994, possono anche comprendere ?le predette spese per competenze tecniche?, fermo restando, per?, che i ?rapporti con i tecnici sono di esclusiva competenza di codesto Ente? (recte: Comune di Mammola).

?Stando cos? le cose e in disparte ogni considerazione in ordine alla legittimit? del diniego opposto dalla Regione di erogare la quota parte del finanziamento per spese professionali, fattispecie all?evidenza estranea al merito dell?odierna controversia, ad avviso del Collegio la mancata erogazione di risorse finanziarie regionali non pu? costituire un legittimo impedimento all?esatto adempimento di un?obbligazione di pagamento che grava sull?ente locale e conseguentemente essere invocato (il mancato trasferimento di risorse), come invece ? avvenuto nel caso di specie, a giustificazione della condotta omissiva eventualmente osservata.

Infatti, non potendo dubitare che pur in presenza di un finanziamento regionale,? a stipulare i contratti di appalto, cos? come le convenzioni per le prestazioni tecnico-professionali, sono i Comuni e non la Regioni, ritiene il Collegio che solo laddove il finanziamento in conto capitale concesso per la realizzazione di un?opera pubblica preveda specifiche destinazioni di utilizzo, s? da connotarsi per la cosiddetta ?vincolativit?? delle risorse in esso comprese, il rifiuto di trasferire le somme richieste in acconto, unita ad una situazione di bilancio deficitaria, potrebbe concorrere a determinare, al pi?, un?impossibilit? temporanea? con conseguente mancanza di responsabilit? del debitore per il ritardo nell?adempimento dell?obbligazione, ma solo finch? dura la causa impeditiva (art. 1256, comma 2, c.c), costituita dall?indisponibilit? di risorse finanziarie proprie e non certo dalla mancata erogazione del contributo, in quanto il soggetto obbligato nei confronti del terzo rimane pur sempre il Comune.

Da tale impostazione discende, quindi, che il mancato trasferimento di un finanziamento regionale (non potendo giammai, quest?ultimo, svolgere il ruolo di una condizione sospensiva o risolutiva degli effetti di un contratto stipulato dall?ente beneficiario per via della mancanza del carattere dell?incertezza in ordine al suo divenire ? art. 1353, comma 1, c.c.) ? destinata ad assumere, sempre che se ne accerti la ?vincolativit?? nella sua destinazione,? una valenza esimente della responsabilit? amministrativa? o quantomeno? indubbiamente? limitativa sotto il profilo del quantum debeatur, solo in presenza di una situazione contabile, ovviamente intesa in termini di stanziamento e di liquidit?, che non consentirebbe all?ente di procedere all?esatto adempimento dell?obbligazione di pagamento assunta nei confronti del terzo creditore, salvo dar vita ad una spesa priva di copertura e come tale idonea ad alterare gli equilibri finanziari del bilancio comunale,?? ma questa eventualit?, anche a? non tener conto di quanto poc?anzi evidenziato e cio? che il finanziamento regionale non prevedeva certo importi destinati esclusivamente alle spese tecniche, ? da ritenersi esclusa nel caso all?esame per via dei pareri formulati dal ragioniere comunale.

Pertanto, a fronte di un rapporto di credito-debito che si era legittimamente? instaurato tra il Comune e il tecnico incaricato, ad avviso del Collegio il Comune di Mammola avrebbe dovuto senz?altro pagare l?importo di Lire 14.232.366 (fatture n. 1/93 e n. 2/93) e poi, se del caso, far valere le proprie ragioni nei confronti dell?Amministrazione regionale, ritenuta, secondo l?impostazione difensiva,? inadempiente rispetto all?obbligazione? assunta con? la promessa? di finanziamento dell?opera pubblica di sistemazione delle strade rurali ?Nebl?-S.Filippo-Giacco-S.Sergio?.

Del mancato pagamento e della relative conseguenze sull?integrit? erariale del Comune di Mammola non pu? che essere ritenuto responsabile l?odierno convenuto (visto che sia il segretario, sia il ragioniere comunale, avevano espresso parere favorevole al pagamento), della cui colpa grave non si ha infatti ragione di dubitare.

Al riguardo va innanzitutto messo in risalto? il ritardo con cui il L.? ha richiesto al competente Assessorato la quota parte del finanziamento a suo tempo assegnato, nonostante? l?asserita convinzione che giammai il Comune avrebbe potuto e dovuto pagare in mancanza dei fondi regionali.

La liquidazione delle parcelle n. 1/93 e n. 2/93 in favore dell?ing. N.S. ? infatti avvenuta con la deliberazione della Giunta n. 34 del 28 gennaio 1994, esecutiva il 14 febbraio successivo e tuttavia la richiesta del sindaco di erogazione dei fondi ? stata formulata con nota dell?8 aprile 1994.

Ancora, va evidenziata l?inoperosit? o, per meglio dire, l?omissione di qualsiasi iniziativa una volta a conoscenza (14 maggio 1994) del rifiuto regionale di erogare il contributo.

Di siffatta conduzione amministrativa non pu? che essere ritenuto responsabile il L., a quel punto divenuto l?unico artefice della sorte del credito postulato dallo S. (avendo gli uffici esaurito il loro compito con l?istruttoria di competenza), spettando a costui di adottare i conseguenziali atti di impulso affinch? la gestione della vicenda non subisse, come in effetti ? avvenuto, un inspiegabile e negligente arresto che si ? protratto fino al 21 ottobre 1994, data in cui la Giunta ha conferito all?avv. Chiara Chindamo il mandato di opporsi al decreto ingiuntivo che l?ing. S. aveva nel frattempo fatto notificare al Comune di Mammola.

Con ci? risulta evidente che pur a conoscenza del rifiuto regionale di corrispondere la quota parte del finanziamento e nonostante che la disponibilit? finanziaria del Comune a pagare fosse stata acclarata in sede di istruttoria contabile, la condotta che si ? deciso di assumere nella gestione del caso fosse quella improntata alla totale omissione di atti e? tale sarebbe rimasta se l?Amministrazione non fosse stata in qualche modo ?sollecitata? dallo stesso creditore.

Ma se il L. riteneva che il Comune avesse in ogni caso diritto al finanziamento regionale pro quota e che detto finanziamento rappresentasse la condizione di legittimit?? esclusiva per far fronte all?obbligazione di pagamento nei confronti del professionista, ritiene il Collegio che una volta preso atto del rifiuto opposto dall?Assessorato il sindaco avrebbe dovuto agire immediatamente contro la Regione, quantomeno diffidandola a pagare e con riserva di ritenerla responsabile per ogni eventuale danno all?erario comunale che fosse derivato dal suo inadempimento, e non certo attendere l?emissione del decreto ingiuntivo, che da l? a qualche mese lo S. avrebbe ottenuto, per proporre alla Giunta di deliberare sia l?opposizione all?azione monitoria? del professionista,? sia la chiamata in garanzia della stessa Regione.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il convenuto risulta essere autore di una gestione connotata da un?oggettiva grave negligenza nella cura dell?interesse pubblico che era altrimenti tenuto a preservare nella sua qualit? di sindaco del Comune di Mammola, in quanto non pu? essere valutata diversamente la condotta di un amministratore che pur avendo deciso di riconoscere un credito e pur nella consapevolezza di poterlo soddisfare sotto il profilo legale e contabile, ne impedisce il pagamento fino al punto di intraprendere il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo e di insistere sino al giudizio di merito conclusosi? con la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, la n. 887/01 del 10 dicembre 2001, di condanna del Comune di Mammola al pagamento di Lire 22.625.527 oltre ad interessi e spese, un epilogo che, ad? avviso di questo Giudice, sarebbe stato largamente prevedibile se solo il L. avesse usato nella vicenda ordinaria avvedutezza nella considerazione delle conseguenze legali di una condotta amministrativa omissiva rispetto ad una obbligazione di pagamento legittimamente assunta,? conseguenze che parimenti sarebbe stato agevole delineare alla luce dell?esito dell?istruttoria? condotta sulla richiesta dello S.? sia dagli uffici, sia dal legale comunale (l?avv. Chiara Chindamo? aveva espresso il parere, in occasione della delibera di liquidazione 34/94, che le parcelle n. 1/93 e n. 2/93 dovessero essere pagate e che i relativi importi non fossero suscettibili di misure cautelari una volta approvata la liquidazione).

Il danno erariale di Lire 6.332.977 va dunque integralmente imputato al L., nei confronti del quale? il Collegio non ritiene di poter applicare la disposizione prevista dall?art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

L?uso del potere riduttivo dell?addebito pu? trovare giustificazione solo nei casi in cui sia possibile ravvisare elementi subbiettivi tali da consentire una graduazione dell?elemento della colpa che, pur rimanendo connotata da gravit? s? da imporre la sentenza di condanna, rende comunque doverosa una riduzione del danno quantificato dal giudice.

Nei confronti dell?odierno convenuto, tuttavia, non rileva certo siffatta situazione di favore, sia alla luce di quanto sin qui evidenziato, sia in considerazione delle qualit? personali del L..

Costui ? infatti? un architetto, ossia un soggetto che verosimilmente era in grado di acquisire piena consapevolezza sia della natura e dell?oggetto del rapporto negoziale che si era instaurato tra il Comune? ed il professionista privato, sia delle conseguenze che un inadempimento dell?obbligazione di pagamento? in favore delloS. avrebbe determinato a carico dell?erario comunale, anche in presenza di un contributo regionale per il finanziamento dell?opera pubblica.

Tutto ci? considerato e ritenuta la responsabilit? amministrativa del L., va accolta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale, nelle forme e con i limiti di seguito evidenziati.

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P . Q. M

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La Sezione, definitivamente pronunciando, condanna L. Antonio a risarcire il danno cagionato al Comune di Mammola che si liquida in euro 3.270.71 (Lire 6.332.977).

Sulla somma dovuta dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

?Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in? * 220,13 *?

* Duecentoventi/13 *.

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Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Cos? deciso nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2003.

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Depositata il? 23/02/2004

Francaviglia Rosa

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