Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Puglia – Sentenza n. 885 dell’11 ottobre 2006 – Danno ex contractu – Illecito erariale per illegittima esternalizzazione di servizi – Configurabilità –

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La sentenza che si annota offre spunti di approfondimento in tema di regime prescrizionale dell’illecito erariale.
A tal proposito, giova sottolineare che l’art. 1, 2° comma, della L. n. 20 del 1994 ha posto come regola generale la prescrizione quinquennale già introdotta come deroga dalla legge di riforma delle autonomie locali (art. 58 L. 142/90); per queste ultime va tuttavia considerato che la prescrizione quinquennale era già prevista per la comune responsabilità generica non correlata ad obblighi contabili ed azionabili innanzi al giudice ordinario – C. Conti, Sez. II, n. 180/A/2002 – con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori.
Per quanto concerne l’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale stanti la varietà delle specie dannose e le diverse tipologie di responsabilità appare difficoltoso approdare ad una soluzione univoca e quindi è opportuno procedere per singola fattispecie; sul punto si può affermare che in conformità dell’art. 2934 c.c., la giurisprudenza erariale esige, oltre alla verificazione del danno in concreto, la cosiddetta conoscibilità obiettiva del pregiudizio da parte della Pubblica Amministrazione danneggiata (Francaviglia, 2006) e tale momento può corrispondere a quello dell’assunzione del debito (obbligazione) ovvero a quello dell’effettivo depauperamento (pagamento) – (Pelino Santoro, 2006).
Nel caso di danno diretto, il fatto dannoso può coincidere con la condotta produttiva di danno e quindi, in tal caso, la prescrizione decorre dal momento stesso in cui il comportamento illecito si è realizzato (C. Conti, Sez. I, n. 239/A/2002), ovvero dalla percezione della condotta omissiva (C. Conti, Sez. II, n. 402/A/2004); in ogni caso la prescrizione decorre dal momento in cui la lesione sia divenuta concreta e non potenziale (C. Cass. 311/2003).
L’orientamento secondo cui la prescrizione decorre comunque dall’effettivo pagamento e nel caso di spesa continuativa dai singoli pagamenti (C.d.C. S.R. n. 7/2000/QM) è stato reso più elastico affermandosi che per le spese continuative conseguenti ad atti illegittimi il termine prescrizionale decorre dal momento in cui li danno comincia a realizzarsi e cioè dal primo pagamento (C. Conti, S.R., n. 3/2003/QM) ovvero dalla stessa data di emissione del provvedimento illegittimo (C. Conti, S.R., n. 18/A/2004)
Per i danni indiretti, si sostiene che il termine decorra dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’amministrazione ovvero dalla stipula dell’atto transattivi o dalla data di definitività del lodo arbitrale (C. Conti, S.R., n. 3/2003/QM); parte della giurisprudenza afferma, invece, che decorra dalla data di effettivo esborso della somma al terzo (C. Conti, Sez. II, n. 24/A/1996) o dalla data di adozione dell’impegno di spesa (C. Conti, Sez. Lombardia, n. 380/2003).
Per l’illecito permanente, la prescrizione decorre dal momento di pagamento di ciascun rateo a saldo (ad esempio: per retribuzioni a cadenza mensile a personale illegittimamente assunto od inquadrato a superiore qualifica illecitamente o per provvidenze civili e pensionistiche non dovute).
Nel caso di specie i convenuti eccepiscono l’intervenuta prescrizione parziale del danno loro contestato richiamando un precedente della stessa sezione pugliese (sent. n. 482/2005) che in vertenza (apparentemente) analoga aveva individuato il dies a quo al momento del giuridico perfezionamento dell’obbligazione contrattuale con l’appaltatore.
Su quest’ultimo punto, i giudici pugliesi sostengono che “il giuridico perfezionamento dell’obbligazione contrattuale con l’appaltatore” non potrebbe, comunque, identificarsi, con riferimento alla fattispecie che ne occupa, con l’adozione della deliberazione di concludere il contratto che, giusto il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, costituisce atto preparatorio ed interno, inidoneo a dar luogo all’incontro di volontà contrattuale (cfr. ex multis, Cass.Civ. Sez. II, 27.02.2002 n°2885, Cass. Civ. Sez. III, 15.03.2004 n°5234), ma solo con la successiva stipula del contratto.
Inoltre, i giudici sottolineano che nella vicenda richiamata dai convenuti ciò che veniva contestato dalla pubblica accusa era il danno in misura corrispondente all’intero valore dell’appalto mentre, nel caso in esame, vertendosi in ipotesi di contratto ad esecuzione continuata, con riferimento al quale è, pertanto, predicabile una “corrispettività a coppie”, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorrerebbe aver riguardo alla data di maturazione dei singoli corrispettivi periodici a seguito dell’espletamento del servizio nel periodo (mese) considerato.
Conseguentemente il Collegio – riscontrato che l’invito a dedurre espressamente formulato anche a fini di costituzione in mora ed al quale deve, pertanto, annettersi efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. sentenze SS.RR. 20.12.2000 n°14/2000/Q.M. e 20.03.2003 n°6/2003/Q.M.), è stato notificato tempestivamente da parte della P.R. contabile a ciascuno dei citati – ritiene di non poter accogliere l’eccezione preliminare sollevata.
Sul piano della responsabilità, i giudici, acclarato il modus operandi dei vertici dell’ente sanitario da censurare poiché caratterizzato da reiterata violazione delle norme sull’evidenza pubblica oltre che da nimia negligentia e manifesto disinteresse per gli interessi finanziari dell’amministrazione, condannano per colpa grave e distribuiscono equamente fra i medesimi il danno da risarcire.
  • Qui la pronuncia. 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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