Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Campania – Sentenza n. 50129/2007 – Illecito erariale da danno indiretto – Mancata prestazione di cure a detenuto affetto da grave patologia – Culpa in

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Con la sentenza n. 50129/2007, la Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei conti condanna il dirigente sanitario ed un medico internista di una struttura penitenziaria per danno indiretto arrecato all’amministrazione della giustizia.
I predetti sanitari, infatti, non avendo apprestato tempestive cure ad un soggetto detenuto affetto da grave patologia conclamata, favorirono la morte del recluso; in guisa di ciò il giudice civile condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni morali sofferti dai congiunti del de cuius.
Preliminarmente la Sezione disattende l’istanza presentata dalla difesa di sospensione del giudizio per contestuale pendenza di altro giudizio civile pertinente al quantum del danno contestato.
Invero, il Collegio ritiene di dover escludere che tale pendenza possa far venire meno la concretezza e l’attualità del danno erariale quali requisiti, essenziali per la sussistenza della responsabilità amministrativa che si realizzano nel momento dell’esborso a carico delle casse dell’ente; essi non devono essere confusi con quello della definitività, la cui mancanza, per costante orientamento giurisprudenziale, non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità.
Per il giudicante, quindi, la possibilità di una reductio successiva non può essere condizione ostativa al regolare svolgimento del processo erariale che si muove su dinamiche autonome e differenti rispetto agli altri giudizi.
 Parimenti va respinta, secondo il collegio, l’eccezione di difetto di rapporto di servizio per il direttore sanitario in quanto libero professionista. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, qualunque sia la genesi del rapporto che intercorre tra una pubblica amministrazione ed un soggetto non legato ad essa da un rapporto d’impiego, il rapporto di servizio si integra quando il terzo si trovi ad essere funzionalmente inserito nell’organizzazione e nell’attività amministrativa per lo svolgimento di un’attività tipica dell’Amministrazione.
I giudici, pertanto, concludono per la condanna riducendo altresì l’importo dell’addebito così come formulato originariamente considerando che è emerso dall’istruttoria che prestazioni inadeguate da parte di altri sanitari abbiano potuto contribuire all’aggravamento della patologia che trasse a morte il de cuius.
  • Qui la pronuncia.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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