Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. N. 3/2004 sezione centrale appello – dipendenti enti locali – computo erroneo e riscossione tardiva di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – danno eraria

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La sentenza della II Sezione Giurisdizionale Appelli in allegato? costituisce un esempio pratico di declaratoria di cessazione della materia del contendere in sede di gravame allorquando ? a fronte di una pronunzia di condanna resa in prime cure ? sia intervenuto l? integrale ristoro del danno subito dalla amministrazione ( nella specie, ente locale ). Se il danno viene risarcito nelle more del giudizio di primo grado, analogamente viene meno l? interesse alla prosecuzione del giudizio contabile e detta declaratoria sar? pronunziata in prima istanza. Premesso che fra giudizio contabile, civile, penale, amministrativo e tributario vi ? autonomia e separatezza in guisa tale che l? eventuale pendenza di giudizio risarcitorio non ha incidenza su quello erariale, deve rilevarsi che il limite all? esercizio dell? azione di responsabilit? ? dato da sentenza definitiva che condanni i responsabili del pregiudizio patrimoniale arrecato al risarcimento integrale del quantum. Pertanto, se tale sentenza si sia limitata a statuire? solo con riferimento a parte del danno subito, ben potr? essere esercitata l? azione della Procura contabile. Parimenti, soltanto allorch? il ristoro del danno abbia luogo pur prescindendosi da azioni giudiziali recuperatorie e/o risarcitorie della P.A. ed il recupero sia integrale, si avr? declaratoria di cessazione della materia del contendere. La vicenda giudiziale in esame concerne gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, computati erroneamente e tardivamente riscossi dalla societ? debitrice degli stessi.? ????

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SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

Presidente: T. De Pascalis – Relatore: C. Longoni

F A T T O

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???????? Con sentenza n. 1389/01 del 18.7/17.10.2001, la Sezione giurisdizionale per il Veneto condannava, con uso del potere riduttivo, i sigg. dott. S. Bruno, arch. B.Gianni e rag. M. Maurizio al pagamento, in favore del Comune di Vicenza, della somma pro-capite di ? 83.500.000, oltre rivalutazione. La condanna era disposta a titolo di risarcimento del danno di ? 358.000.000 da essi causato nella qualit? di dipendenti di quel Comune; il S. era preposto alla Sezione Amministrativa Edilizia Privata (Ripartizione IX), il B. alla Sezione Edilizia Privata (Ripartizione VI) e il M. alla Sezione Amministrativa Edilizia Privata (Ripartizione IX).

??????????? Il? danno era connesso al computo e alla riscossione di oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione dovuti ai sensi dell’art. 81 della legge regionale 27.6.1985,n. 61; oneri concernenti una concessione edilizia in deroga per la ristrutturazione di un fabbricato sito in viale Verona, e rilasciata alla ditta immobiliare ?Omissis?, cui subentrava in contitolarit? la Societ? Omissis s.r.l. con richiesta di successive varianti.

??????????? In particolare, i summenzionati erano stati riconosciuti colpevoli, quali coautori della determinazione assunta con nota del 12.11.1997, di aver erroneamente ricalcolato gli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione nonch? i relativi accessori per ritardo nell’adempimento delle rateizzazioni da escutere a carico della societ? obbligata, di fatto rinunciando alla completa rivendicazione delle somme effettivamente dovute, secondo legge, al Comune di Vicenza.

??????????? Avverso, la menzionata sentenza si sono gravati i soccombenti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi; il dr. S., con atto d’appello depositato il 4 gennaio 2002; l’arch. B. e il rag. M., con distinti atti d’appello incidentali depositati l’8 gennaio 2002.

??????????? Le censure mosse possono riassumersi nei seguenti argomenti, in parte comuni a tutti gli appellanti.

Manca l’attualit? del danno che si pretende causato al Comune di Vicenza.

L’atto del 12.11.1997, sottoscritto dai funzionari ora appellanti, non ha natura di rinuncia ad un diritto e non ha prodotto nessun effetto.

Il predetto atto non poteva liberare la societ? concessionaria, rispetto a somme dovute per legge a titolo di contributo di concessione, rendendone irreversibile il mancato introito.

Il Comune, in virt? dei suoi generali ?poteri di autotutela?, pu? in qualunque momento rivedere la liquidazione ed il calcolo dei contributi concessori, fino allo spirare del termine di prescrizione decennale decorrente dal momento del rilascio della concessione. Nel caso di specie non ? ancora intervenuta la prescrizione ed ? tuttora possibile il recupero effettivo degli oneri esattamente dovuti dalla ditta concessionaria.

La sentenza di 1? grado ha applicato, invero un’inammissibile concetto probabilistico di danno. Ma ? sufficiente osservare, in contrario, che l’illecito in questa sede rilevante non ? di pericolo, ma d’evento.

Sarebbe, peraltro, avvenuto il versamento di somme da parte della ditta VOGIM sulla base dei nuovi ricalcali operati dal Comune.

Non sussiste il necessario requisito della ?gravit?? della colpa, attesa la complessit? della vicenda.

Negli appelli B. e M. si sottolinea che la nota del 12.11.1997 ? caratterizzata ?da una stessa concatenazione logico giuridica? tale da escludere che la condotta dei sottoscrittori sia affetta dall’assenza del ?minimum? di comune diligenza ed avvedutezza.

Si fa notare nell’appello S. che la recente attivit? di recupero dei crediti si deve all’iniziativa del S., che ha rappresentato all’amministrazione comunale l’opportunit? di far accertare i conteggi.

La motivazione della sentenza impugnata si appalesa carente sul punto concernente il ruolo causale svolto dai singoli funzionari evocati in giudizio.

??????????? L’arch. B.era preposto alla Sezione Edilizia Privata le cui competenze erano limitate alla determinazione dei contributi dovuti dal concessionario in sede di rilascio ed esulavano dall’adozione di provvedimenti sanzionatori o recuperatori.

??????????? Si prospetta, inoltre, la tesi secondo cui nelle firme apposte in calce dalla menzionata nota del 12.11.1997 devesi ravvisare un mero ?visto accompagnatorio? o una ?sottoscrizione pleonastica?.

??????????? 4- Gli appellanti censurano la dichiarata ammissibilit? dell’?intervento adesivo dipendente? svolto in primo grado dai sigg. R. e C.; intervento? che avrebbe avuto l’effetto di porre in cattiva luce l’operato dei funzionari comunali.

??????????? Gli appellanti concludono chiedendo? l’annullamento della sentenza impugnata o, in via del tutto gradata, una maggiore applicazione del potere riduttivo.

??????????? La Procura Generale ha rassegnato le proprie conclusioni? con atto depositato il 3.6.2002.

??????????? Richiesta la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il Requirente osserva in confutazione delle censure addotte dagli appellanti quanto segue.

??????????? Sub 1- Dalla sentenza impugnata risultano tre circostanze oggettive.

??????????? – la divergenza per tabulas tra somme complessivamente dovute dal privato (per oneri e per ritardi negli adempimenti) e somme riscosse in concreto, alle scadenze, dell’ente pubblico;

??????????? – il succedersi di due determinazioni (la prima del 29.11.1996 e la seconda del 12.11.1997), mediante le quali gli uffici comunali, intrapresa una procedura di corrispondenza e concordamento con la ditta onerata, sono addivenuti, per fatti concludenti, ad accertamento e liquidazione delle somme.

??????????? – la aleatoriet? del fatto che sia tuttora possibile recuperare alcunch? nei confronti della ditta concessionaria, in stato di liquidazione, attraverso una sorta di ravvedimento amministrativo operoso e tardivo ma, con ogni verosimiglianza, del tutto inefficace.

??????????? Nella specie, sottolinea il Requirente, si ? in presenza non di omissioni, bens? di specifiche e formali determinazioni degli uffici comunali, tra cui la nota assunta il 12.11.1997; nota nella quale il Comune ha accertato in rettifica e liquidato conclusivamente le somme dovute, comunicandole al privato e, di fatto, satisfattivamente rinunciando a quanto diversamente spettante secondo legge.

??????????? Susseguente alla citata nota vi ? anche uno svincolo di fideiussione (provvedimento n. 22894-10-8-3 del 5.8.1998) evidentemente emanato sul presupposto del completo e regolare? versamento delle somme dovute.

??????????? Ci? significa che la facolt? di autotutela ? oggettivamente pregiudicata dalle determinazioni gi? assunte e la concessionaria Omissis potrebbe, qualora fosse esercitata l’autotutela, opporre valide ragioni a pretese ?diverse? azionate dal Comune per un eventuale ravvedimento decisionale.

??????????? Peraltro, attese le seguenti circostanze: a- il tempo trascorso sia dalla data di rilascio delle concessioni sia dalla scadenza dei termini per l’ultimazione dei lavori sia dalla scadenza dei termini di pagamento; b- la circostanza che non risultano effettuati recuperi coattivi; c- il fatto che il Comune di Vicenza sin dal 1997 ha formalmente adottato una sorta di determinazione decisionale ?a sanatoria? comunicata ricettiziamente alla ditta concessionaria; -d infine, il grave stato finanziario di quest’ultimo; devesi concludere che il danno, azionato nel presente giudizio, deve considerarsi certo ed attuale.

??????????? Quanto ai versamenti effettuati dalla Omissis, il Requirente osserva che la pur citata reversale n. 4411/2001, per ? 118 milioni, attiene ad obbligazione tributaria totalmente diversa, cio? all’acconto ICI.

??????????? Sub-2- Il Requirente ricorda che la materia degli oneri di urbanizzazione trova rigorosa regolamentazione normativa, statale e regionale, senza lasciare spazio ad alcune discrezionalit? ed esige, da parte dei funzionari comunali addetti diligenza nello svolgimento di adempimenti applicativi vincolati. Oggettivamente inescusabile, nella specie, appare la condotta contestata, posto che la diligente applicazione delle norme ed un minimum di cautela nelle determinazioni assunte con la nota del 12.11.1997 avrebbe forse potuto scongiurare, sia pure in ritardo, l’irrimediabile perdita di entrate.

??????????? Sub 3- Quanto alla censura relativa all’incidenza causale di ciascun convenuto, il Requirente osserva che alla Sezione Edilizia Privata diretta dall’arch. B. competeva la contabilizzazione degli oneri, mentre all’ufficio sanzioni amministrative (cui era preposto il rag. M.) competevano gli adempimenti connessi al mancato pagamento dei contributi. Al dr. S. competeva lo svolgimento di attivit? consultiva giuridico-amministrativa in materia di edilizia.

??????????? Data l’oggettiva correlazione delle competenze, ? perfettamente de iure e comprensibile la partecipazione attiva dei vari funzionari competenti alla istruttoria ed alle determinazioni conclusive assunte nella vicenda.

??????????? Sub 4- Quanto alla censura circa l’ammissione dell’intervento adesivo spiegato dai sigg. R. e C., il Requirente sostiene che la natura stessa dell’intervento porta ad escludere che la sua ammissione abbia potuto sortire gli effetti lesivi paventati dai ricorrenti.

??????????? La Procura Generale, infine, dopo essersi dichiarata contraria all’esercizio ulteriore del potere riduttivo, chiede la reiezione degli appelli e la conferma della sentenza impugnata, con condanna in solido degli appellanti alle spese del giudizio d’appello.

??????????? Con memoria depositata il 12 giugno 2003 con allegata ampia documentazione l’arch. B.pone in evidenza come i fatti provino in concreto l’assoluta mancanza di certezza ed attualit? del danno contestato agli attuali appellanti. L’azione recuperatoria delle somme dovute dalla societ? Omissis, a titolo di oneri urbanizzativi, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento, non solo ? stata avviata, ma ? andata a buon fine.

??????????? In particolare, si citano tre note dell’Avvocatura civica vicentina dell’ottobre e del novembre 2002 e del 30 maggio 2003 che danno conto delle iniziative intraprese, tra le quali quella dell’escussione della polizza fideiussoria relativa al costo di costruzione, per ? 235.862.078.? Medio tempore la Omissis s.r.l. ha versato altre ? 230.000.000 e da ultimo ?146.331,78; sicch? il credito comunale relativo agli oneri concessori pu? ritenersi soddisfatto.

??????????? Si insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.

??????????? All’odierna udienza dibattimentale sono intervenuti l’avv. Bertolissi e il P.M. L’avv. Bertolissi ha sottolineato che i dati finali sono satisfattivi, e che gli argomenti difensivi sono stati ignorati in primo grado. Ha posto? in evidenza che le argomentazioni di cui alla memoria conclusiva erano state, in buona sostanza, anticipate in tutte le fasi processuali precedenti.

??????????? Il P.M. ha osservato, tra l’altro, che gli argomenti della memoria conclusiva sono nuovi e quindi inammissibili.

??????????? Non sembra che sia stato sanato il debito di cui si ? discusso nella vicenda. Ha concluso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

??????????? L’avv. Bertolissi ha replicato che le somme recuperate riguardano quelle indicate in sentenza.

??????????? Considerato in

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D I R I T T O

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??????????? Gli appelli, essendo diretti avverso la stessa sentenza, vanno decisi in un ?unicum processus?; ne deve quindi disporsi la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

??????????? Giova, anzitutto, puntualizzare l’entit? del danno, addebitato ai convenuti, ora appellanti, nonch? le singole componenti di esso.

??????????? Secondo la prospettazione attorea, fatta propria dalla sentenza impugnata, una prima voce ? costituita dalla sanzione ex art. 81 della legge regionale n. 61 del 1985, per ? 161.693.000, pari ai 4/3 del contributo relativo ad una prima concessione edilizia. Una seconda voce ? costituita dalle penalit?, non riscosse per il mancato tempestivo pagamento di tre rate degli oneri contributivi connessi ad una seconda concessione edilizia. Dette rate ammontavano rispettivamente a ? 2.468.000, 109.183.000, e 109.183.000. Una terza voce riguarda la penalit? non riscossa di L. 23.100.000 per il mancato tempestivo pagamento di un contributo relativo ad una variante della concessione edilizia.

??????????? In totale il danno, insorto per il fatto che l’Amministrazione avrebbe irrevocabilmente rinunciato (a seguito della nota lettera a firma dei convenuti, ora appellanti) ad esigere dalla concessionaria le sanzioni di cui sopra, ? stato quantificato in ? 405.627.000. Poich? la concessionaria aveva versato un importo non dovuto di circa ? 48.000.000, tale danno ? risultato ammontante a ? 358.000.000 (405.627.000 ? 48.000.000 ).

??????????? Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto, facendo? ricorso al potere riduttivo, di addebitare ai tre soccombenti, ora appellanti, la somma pro-capite di ? 83.500.000, ossia la somma complessiva di ? 250.000.000.

??????????? Orbene, dalla documentazione versata in atti dall’appellante? B.risulta che l’Avvocatura Comunale di Vicenza ha svolto in ordine alle debenze per il titolo per cui ? causa una copiosa serie di iniziative recuperatorie dei crediti vantati dal Comune nei confronti della Omissis. In particolare, tra tali iniziative ( il cui avvio non pu? escludersi sia stato facilitato dalla proposizione del presente giudizio), vanno segnalate:

??????????? 1 ? l’escussione della polizza fideiussoria per ? 235.862.078;

??????????? 2 ? cinque ordinanze ingiuntive ai sensi del R.D. n. 639/1910 per recupero di oneri di urbanizzazione non versati da parte della Omissis;

??????????? 3 ? promozione delle azioni necessarie per la tutela del credito vantato dal Comune nei confronti della Omissis e della Omissis, evento causa di quest’ultima;

??????????? 4 ? promozione dell’azione revocatoria dell’atto di alienazione immobiliare stipulato della Omissis a favore della Omissis, nei confronti della quale ? stata? ? stato concesso dal Tribunale di Vicenza decreto ingiuntivo per ? 193.607,46, assistito da ipoteca giudiziale sull’immobile? che ha un valore di 18 milioni di euro.

??????????? Come frutto delle iniziative svolte, risulta, sempre dalla documentazione versata, che la Omissis ha corrisposto al Comune, con imputazione al capitolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, le seguenti somme: ? 235.862.078 (quale escussione della polizza assicurativa); ? 230.000.000 (versate in tre tranches:? ? 50 milioni il 26.11.2001; ? 100 milioni il 17.12.2001 e euro 41.316,55 pari a? 80.000.000); infine, ? 146.331,78 pari a ? 283.338.000, come attestato dal Direttore del Servizio? Contabilit? Finanziaria.

??????????? Poich? la documentazione prodotta appare credibile, la stessa non essendo stata contestata dalla controparte n? sotto l’aspetto dell’autenticit? n? sotto quello della veridicit?, il Collegio ? indotto a concludere che il danno, azionato nel giudizio de quo, sia stato in toto ripianato. Devesi, pertanto, prendere atto della conseguente cessazione della materia del contendere.

??????????? Non sembra che possa accettarsi l’obbiezione del P.M. secondo cui gli argomenti di cui alla memoria conclusiva dell’arch. B. sarebbero ?nuovi? e, come tali, inammissibili in questa sede d’appello.

??????????? Va da s?, infatti, che i documenti, ora versati, si riferiscono a fatti intervenuti dopo la fase di primo grado del giudizio e, quindi, evidentemente non opponibili in detta fase.

??????????? La formulazione della surriferita valutazione prognostica rende ultroneo l’esame di ogni altra questione in rito e in merito, che rimane in essa assorbita

??????????? Attesa la riferita conclusione, va dichiarata la compensazione delle spese.

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P. Q. M.

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??????????? La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in totale riforma della sentenza impugnata, meglio indicata in epigrafe, dichiara, previa la riunione degli appelli ex art. 335 c.p.c., la cessazione della materia del contendere.

??????????? Nulla per le spese.

??????????? Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2003.

Depositata in Segreteria Il 9 GEN. 2004

Francaviglia Rosa

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