Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. N. 31/2004 sezione centrale appello – enti locali – opere pubbliche ultimate ed inutilizzate – costruzione di depuratore mai entrato in funzione ed abbandonato – event

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La sentenza che segue verte sulla tematica delle opere pubbliche ultimate ed inutilizzate (nella specie: depuratore mai entrato in funzione ed abbandonato). I convenuti (sindaci e funzionari dell? ente locale danneggiato) vengono assolti da ogni addebito in prima istanza (pronunzia confermata in appello) avendo il Collegio ritenuto che la responsabilit? era attribuibile ad altri soggetti (impresa appaltatrice e comunit? montana).??

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

Presidente: T. De Pascalis – Relatore: C. Longoni

F A T T O

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???????? Con atto di citazione del gennaio 2001 la Procura generale per il Molise conveniva in giudizio dinanzi alla competente Sezione territoriale i sigg. Roberto I., Antonio M., Michele V. e Antonio R. chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Cerro al? Volturno, della? complessiva somma di ? 302.534.405, oltre interessi e rivalutazione, in misura percentuale differenziata per ciascuno dei convenuti.

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??????????? La vicenda trae origine dalla deliberazione del 1990 della predetta Amministrazione Comunale, con cui si intese procedere alla realizzazione, in frazione Case Mancini. di quel Comune, di un impianto di depurazione, i cui costi erano finanziati con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

??????????? Il depuratore, pur essendo stato ultimato, non entr? mai in funzione ed ? stato ormai abbandonato. Da qui, il danno pari al costo dell’opera quantificato nella suddetta somma di ? 302.534.405.

??????????? Tale danno ? stato dalla Procura imputato ai convenuti per i motivi che in sintesi si riportano qui di seguito:

1 ? al sindaco I., in carica dal giugno 1990 al maggio 1995; per non aver proposto azione di danno nei confronti del geom. M. (il quale aveva progettato l’opera senza averne la competenza); per non aver preso alcun provvedimento ?in sede di approvazione di perizia suppletiva e di variante n? in seguito per la inesatta esecuzione dei lavori (pali risultati di profondit? inferiore a quanto in progetto); per non aver assunto alcuna iniziativa volta alla ?realizzazione delle opere di sistemazione esterna la cui carenza rendeva di fatto inutilizzabile l’opera?;

2 ? al sindaco M., in carica dal giugno 1995 al giugno 1996, per aver fatto approvare l’atto di collaudo nonostante i contrasti in merito alla data esatta di ultimazione dei lavori; per non aver fatto nulla al fine di garantire l’effettiva funzionalit? dell’impianto di depurazione;

??????????? 3 ? all’ing. V., per aver, quale direttore dei lavori, dimostrato ?grave trascuratezza e superficialit?? nella conduzione dei lavori, oltre che per il fatto di non ?essersi accorto, in corso d’opera, dell’inesatta realizzazione dei pali di fondazione?;

4 ? all’ing. R., di aver proceduto al collaudo dell’opera con ritardo pluriennale, atteso che il capitolato speciale di appalto prevedeva l’effettuazione del collaudo entro sei mesi dall’esecuzione dell’opera; inoltre, per aver dichiarato la collaudabilit? dell’opera solo per non dispiacere al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice.

??????????? Tutti i convenuti avrebbero, quindi, in varia guisa, secondo l’impostazione accusatoria, concorso ad impedire il completamento dei lavori.

Con sentenza n. 76/2001 del 5.4/14.5.2001, la Sezione Molisana ? dopo aver respinto tutte le domande pregiudiziali avanzate dalla Procura attrice (con riferimento sia alla sospensione del giudizio contabile in attesa della decisione del giudizio civile insorto tra il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori, sia all’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli amministratori della Comunit? Montana) mandava assolti i convenuti . E ci? nella considerazione che l’evento dannoso, per cui ? causa, andava ricondotto alla omessa realizzazione delle opere di completamento dell’impianto; mancata realizzazione determinata da comportamenti omissivi, riferibili non ai convenuti, bens? all’impresa appaltatrice (inadempiente rispetto ad alcuni lavori contrattualmente previsti, per i quali pende giudizio civile) nonch? ? in misura prevalente- alla Comunit? Montana (che si era impegnata al compimento di tutti i lavori di completamento dell’impianto di depurazione).

Avverso la menzionata sentenza la Procura Regionale, con atto depositato il 24.10.2001, ha? proposto appello per i seguenti motivi.

??????????? 1^ Diniego della sospensione del giudizio di responsabilit?.

Inopinatamente il primo giudice avrebbe respinto tale richiesta di sospensiva. Appare evidente, infatti, che sino a quando non risulta accertata in sede civile la inadempienza dell’impresa appaltatrice, questa non pu? surrogarsi nella responsabilit? degli amministratori comunali, sia nella perdurante assenza di una chiara pronuncia del giudice civile sia in mancanza di una qualsiasi motivazione analitica del decidente che dimostri il fondamento di una tale surroga. Si denuncia, pertanto, la violazione degli artt. 295 e 115 c.p.c..

??????????? 2^ Diniego della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori della Comunit? Montana e, pi? in generale, diniego di applicazione del potere sindacatorio da parte del decidente.

??????????? Il Procuratore Regionale denuncia il travisamento dei fatti e l’illogicit? manifesta quali sono dati ricavare proprio dal dispositivo della decisone impugnata, confrontata con la motivazione assolutoria,

??????????? Si pone evidente l’esigenza di un confronto tra Comunit? Montana e Comune, da realizzarsi attraverso l’integrazione del contraddittorio, con riferimento a questi specifici punti:

??????????? a ? prima del collaudo, che ? stato approvato il 23.01.1977, non era ipotizzabile la sovrapposizione di un intervento della Comunit? in un opera i cui lavori erano ancora da valutare;

??????????? b ? l’area, interessata dai lavori, era caratterizzata da notevole instabilit?;

??????????? c ? impedimenti tecnici a causa della mancata sottoscrizione di convenzione tra il Comune e l’ERIM, ente competente per l’acquedotto;

??????????? d ? eccessiva onerosit? nella gestione dell’impianto di ?Case M.?;

??????????? e ? mancata considerazione, da parte del certificato di collaudo, della funzionalit? delle apparecchiature elettromeccaniche.

??????????? Il Procuratore Regionale afferma che, allorch? si suggerisce dalla difesa? che la vera scaturigine della lesione patrimoniale vada ricercata nel comportamento di un diverso soggetto, rispetto a quello originariamente convenuto dalla Procura, si viene a creare tra le due posizioni proprio ?l’indissolubile legame giuridico? che ? il presupposto logico-giuridico dell’applicabilit? dell’art. 102 c.p.c..

??????????? Nei termini in cui ? stato invocato dalla Procura, l’esercizio del potere sindacatorio concerneva il quadro probatorio come momento di verifica delle diverse tesi a confronto. La Procura Regionale si richiama, al riguardo, a numerosa giurisprudenza secondo cui non contrasta con i principi del ?giusto processo? ex art. 111 Cost. il c.d. potere sindacatorio del giudice contabile che pu? esprimersi anche nell’ordine, impartito al P.M., di estendere l’atto di citazione a soggetti non chiamati in giudizio.

3?Difetto di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c.

Lamenta l’appellante che incongruamente il decidente avrebbe ritenuto di fondare la responsabilit? della Comunit? Montana, quale esimente di quella originariamente imputata ai convenuti, sulle seguenti due circostanze: la Comunit? montana si sarebbe impegnata al compimento di tutti i lavori di completamento dell’impianto di depurazione; la Comunit? Montana aveva ottenuto il finanziamento della Regione e la necessaria concessione edilizia. Vi osterebbe, per contro, la situazione di incertezza, dichiarata dal Direttore dei lavori, circa la reale ultimazione dell’opera e la sua collaudabilit?. Inoltre, se il decidente ha ritenuto come ?prevalente la responsabilit? per l’abbandono dell’opera, deciso con la concertazione Comune-Comunit? Montana, non si vede come si possano, poi, mandare esenti gli amministratori comunali che a quella concertazione hanno partecipato.

??????????? La configurazione della responsabilit? della Comunit? Montana appare problematica, atteso che la Comunit? montana avrebbe dovuto integrare un’opera non collaudata.

??????????? Se i giudici di 1? grado avessero ritenuto di integrare le acquisizioni probatorie, come richiesto dalla Procura attrice, si sarebbe chiarito che l’abbandono del depuratore di case M. era stato indotto da una situazione geologica inaffidabile, ben nota al sindaco I., oltre che dalla mancata funzionalit?, derivante dall’omesso collaudo delle attrezzature elettromeccaniche.

Afferma ,infine, la Procura appellante che non si riesce a comprendere come si sia pervenuti alla assoluzione del direttore dei lavori e del collaudatore, considerato che il decidente non solo si ? sottratto all’approfondimento probatorio, richiesto con il riferimento al potere sindacatorio a lui intestato, ma si ? astenuto altres? da una qualsiasi analisi, che esaurisse quell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 132 c.p.c.

??????????? Conclusivamente il Procuratore Regionale chiede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellati al ristoro del danno per l’ammontare quantificato in ? 302.534.405, oltre la quota degli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice perch? proceda all’integrazione del contraddittorio ?iussu iudicis? nei confronti dei soggetti a carico dei quali detto giudice ha individuato la sussistenza di responsabilit? per i danni accertati. Il tutto oltre la delibazione della richiesta sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile in atto tra il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori.

??????????? Gli appellanti I. e M., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Di Giandomenico, si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 12.12.2001, proponendo contestualmente appello incidentale.

??????????? Quanto alla litispendenza dell’azione civile, essi si richiamano all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la pendenza di un giudizio civile, per i medesimi fatti di causa, non pregiudica il normale corso del giudizio contabile, poich? non ? configurabile una litispendenza in senso tecnico.

??????????? Circa l’affermazione dell’appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della decisione prove non proposte dalle parti, riguardando la vertenza iniziata dall’impresa somme dovute per il ritardato collaudo, gli appellati pongono in evidenza che presso il Tribunale di Isernia pende la causa civile n. 362/97/R.G.A.C.C. con la quale in riconvenzionale il Comune di Cerro al Volturno ha richiesto all’impresa il risarcimento dei danni derivanti: dalla mancata realizzazione dei pali della lunghezza prevista in progetto; dalla mancata ultimazione dei lavori; dalla impermeabilizzazione delle vasche con materiale diverso da quello previsto nel capitolato.

??????????? Quanto al potere sindacatorio, si fa notare che alla luce dei principi posti dal novellato art. 111 Cost., riguardanti ogni tipo di processo, la giustificazione del potere sindacatorio come connaturale al carattere inquisitorio del processo contabile non pu? pi? essere sostenuta, atteso che lo schema del ?giusto processo? postula l’essenzialit? di un rito accusatorio in cui il giudice, per essere terzo, deve limitarsi ad apprezzare ?le verit?? delle parti contrapposte e non mettersi alla ricerca di una verit? potenziale e diversa.

??????????? In ordine al difetto di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c.,gli appellati sostengono che il giudice di prime cure non ha condannato la Comunit? Montana? estranea al processo ? al fine di assolvere i convenuti in giudizio, ma ha semplicemente accertato che i fatti omissivi contestati dalla Procura non sono riferibili ai convenuti ma ad altri soggetti. Infatti, nell’anno 2000, persone totalmente diverse dai convenuti (rappresentanti della Comunit? montana e rappresentanti del Comune in carica nel 2000) hanno deciso, attraverso un atto di concertazione, che l’impianto realizzato a Case M. non doveva pi? essere utilizzato.

??????????? Con il contestuale atto d’appello incidentale i sigg. I. e M. impugnano la sentenza per ci? che riguarda le spese e, in linea gradata, per il mancato accoglimento della eccezione svolta in primo grado di nullit? della citazione e di prescrizione dell’azione di responsabilit?. L’obiezione che il principio di soccombenza ? regola tipica dei processi tra privati e mal si adatta a quelli ad iniziativa pubblica non si concilia con il principio di parit? delle posizioni nello svolgimento del processo.

??????????? Quanto alla prescrizione, il ?dies a quo? va ravvisato nella data di ultimazione strutturale dell’opera avvenuta nel 1993 ovvero, pi? correttamente, nel momento del pagamento del corrispettivo dell’opera (SAL effettuato prima del 1995), ossia, in entrambi i casi, oltre i cinque anni prima dell’atto introduttivo del giudizio.

??????????? Si chiede, pertanto, il rigetto dell’appello principale e, in? linea del tutto gradata, l’assoluzione per intervenuta prescrizione e/o nullit? della citazione con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

??????????? Con comparsa depositata il 13.5.2003 si ? costituito l’ing. V. con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Colalillo e Rita Matticoli. Egli contesta, anzitutto, talune eccezioni dell’appellante del tutto nuove rispetto al giudizio di primo grado (quali la dedotta instabilit? geologica dei luoghi e l’omesso collaudo delle attrezzature elettromeccaniche); eccezioni che, pertanto, sono da considerare inammissibili.

??????????? Si condividono, poi, integralmente le motivazioni contenute nella sentenza impugnata circa il rigetto delle questioni preliminari.

??????????? La difesa del V. ribadisce, inoltre, la validit? delle argomentazioni addotte nella sentenza impugnata circa la totale assenza di responsabilit? dell’appellato. Viene ricordato, al riguardo, che ? come risulta dagli atti ? ? stato proprio il M.? ad accorgersi della difformit? dei pali di fondazione e a denunciarla sia all’impresa esecutrice che all’Amministrazione appellante.

??????????? In replica alle censure contenute nell’atto d’appello, si fa rilevare che l’ing. V. ha operato, sia come progettista, sia come direttore dei lavori, in piena conformit? alle prescrizioni contenute nella relazione geologica.

??????????? Gli unici soggetti responsabili della mancata funzionalit? dell’opera e, quindi, del danno profilato vanno individuati nella impresa appaltatrice e nella Comunit? Montana del Volturno quale ente attuatore dell’opera.

??????????? Parimenti, appare trasparente la correttezza dell’operato del Direttore dei lavori nel momento in cui questi ha proceduto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, a redigere il certificato di ultimazione dei lavori del 27.12.1995 e la relazione finale sul conto; atti che hanno riguardato solo le opere strutturali realizzate fino a quella data.

??????????? Si sottolinea, al riguardo, che nell’atto di collaudo del 4.10.1996 viene affermata la funzionalit? dell’impianto e si pone in evidenza? la necessit? delle opere di completamento solo per una migliore e pi? incisiva funzionalit?.

??????????? Si contesta, altres?, la dedotta responsabilit? per assenza del presupposto del dolo e della colpa grave.Si rammenta, al riguardo, che il Direttore dei Lavori ha consegnato all’Amministrazione un’opera in piena e perfetta funzionalit? e ci? ? comprovato dall’avvenuto collaudo favorevole e dalla successiva deliberazione di approvazione del collaudo.

??????????? Non ?, comunque, ravvisabile nella condotta del V. alcuna valenza causale nel determinismo dell’evento dannoso.

??????????? Si contestano, infine, le percentuali di danno attribuite nell’atto d’appello a ciascun convenuto, nonch? la richiesta formulata nell’atto di citazione relativa alla quota di interessi sulle rate d’ammortamento dei mutui.

??????????? In via istruttoria, si rinnova la richiesta di nomina di un C.T.U..

??????????? Conclusivamente, si chiede: il rigetto dell’appello; in via subordinata, nel caso di accoglimento delle richieste in sede pregiudiziale, la conferma con sentenza parziale della sentenza impugnata nella parte assolutoria dell’ing. V.. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

??????????? Con memoria difensiva depositata il 16.5.2003 si ? costituito l’ing. R., patrocinato dall’avv. Lucio Epifanio. La difesa ha, in buona sostanza, riproposto le argomentazioni contrarie alle richieste attoree di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile tra Comune e impresa appaltatrice e di integrazione del contraddittorio con gli amministratori della Comunit? montana.

??????????? Nel merito, l’ing. R. sottolinea di aver collaudato i lavori solo ed esclusivamente dopo che l’impresa OMISSIS appaltatrice aveva eseguito tutte le integrazioni da lui richieste e solo allora l’opera era divenuta collaudabile ed ? stata di fatto collaudata. Nel suo comportamento non vi ? stato n? dolo n? colpa grave in quanto egli ? come si ricava dalla copiosa corrispondenza intercorsa con l’impresa, il Comune e il direttore dei lavori- ha sistematicamente contestato il modo di operare dell’impresa.

??????????? Con atto depositato il 15.5.2003 la difesa dei sigg. I. e M. ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni contenute nella comparsa di risposta e nell’appello incidentale.

All’odierna udienza dibattimentale sono intervenuti il P.M., l’avv. F. Dell’Erba per delega dell’avv. Colallillo nonch?? l’avv. Di Giandomenico, anche per delega dell’avv. Epifanio.

Il P.M. ha contestato i motivi che stanno a base dell’appello incidentale: – prescrizione e nullit? della citazione. Circa le spese legali, ne chiede, in particolare la valutazione e la quantificazione, in quanto le spese sono dalla legge demandate al giudice.

L’avv.? Di Giandomenico ha insistito sulla prescrizione.

??????????? Considerato in

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D I R I T T O

??????????? Vanno esaminate, anzitutto, le due eccezioni sollevate dagli appellanti incidentali I. e M.: una in rito, relativa alla nullit? della citazione e l’altra, preliminare al merito, concernente l’asserita intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilit? contro di loro proposta

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??????????? Entrambe le eccezioni sono palesemente infondate. La domanda giudiziale contiene, infatti, l’esatta quantificazione del danno oggetto della richiesta risarcitoria, e la sufficiente esposizione dei fatti e delle valutazioni giuridiche poste alla base della domanda stessa. Non difettano, quindi, nella specie, gli elementi costitutivi essenziali della domanda, sicch? non vi ? n? incertezza sul petitum e sulla causa pretendi, n?, di conseguenza, impossibilit? di difesa dei convenuti.

??????????? Quanto alla prescrizione, devesi osservare che la responsabilit? amministrativa ?, il pi? delle volte, come nella vicenda de qua, una fattispecie a ?formazione successiva?. Essa insorge, infatti, non gi? nel momento in cui viene posto in essere il comportamento soggettivo, assunto come illecito, bens? nel momento, di regola successivo alla prima fase, in cui si concreta il pregiudizio economico per la Pubblica Amministrazione. E’ solo da questo secondo momento che sorge l’interesse ad agire in sede risarcitoria ed ?, pertanto, da tale istante che inizia a decorrere l’excursus prescrittivo.

??????????? Nella specie, correttamente il primo giudice ha individuato il ?dies a quo? della prescrizione nell’approvazione dell’atto di collaudo (delib.n. 16 del 10.02.1997), non potendosi, prima di tale data, ragionevolmente parlarsi di mancata utilizzazione dell’impianto di depurazione. Ne consegue che l’atto introduttivo del presente giudizio ? stato tempestivamente e validamente notificato.

??????????? Passando all’esame del merito dell’atto di appello, rileva il Collegio che il gravame ripropone, in buona sostanza, le stesse argomentazioni poste a supporto della tesi accusatoria, la cui credibilit? ? stata disattesa dalla sentenza impugnata.

??????????? Occorre precisare, al riguardo, che ?thema decidendum? del giudizio, che ne occupa, ? la pretesa responsabilit? dei convenuti, ora appellati, per il danno subito dal Comune di Cerro al Volturno a seguito della costruzione di un depuratore che non ? mai entrato in funzione e che ? stato anzi abbandonato.

??????????? Il cardine del giudizio ? quindi, l’accertamento della ricollegabilit? di tale mancata utilizzazione e dell’abbandono direttamente al comportamento negligente ed omissivo dei convenuti.

??????????? Orbene, risulta dagli atti di causa che i menzionati eventi lesivi (inutilizzazione e abbandono) non sono imputabili ai convenuti bens? ad altri soggetti, estranei al giudizio. I convenuti, anzi, si sono adoperati per la definizione dell’iniziativa. Sussiste ampia documentazione in atti che comprova come da parte loro sia stato considerevole l’impegno affinch? il depuratore fosse ultimato secondo le disposizioni progettuali e corredato delle opere di completamento, cui la Comunit? Montana era tenuta (strada di accesso, drenaggio, griglia, adduzione energia elettrica, illuminazione esterna, sistemazione a verde, gestione ed avviamento).

??????????? Come ben chiarito dalla sentenza impugnata, le cui motivazioni critiche nei riguardi della tesi accusatoria sono interamente condivise da questo Collegio giudicante, l’evento dannoso, costituito ? giova ripeterlo ? dalla mancata utilizzazione e dall’abbandono del depuratore, ? fondamentalmente riferibile in? parte all’impresa appaltatrice (che si era resa inadempiente rispetto a taluni lavori contrattualmente previsti, per i quali pende giudizio civile) ed in parte ? in misura prevalente – alla Comunit? Montana, la quale si era impegnata al compimento di tutti i lavori di completamento dell’impianto di depurazione in localit? M..

??????????? I censurati comportamenti dei convenuti, ora appellati, ?non assumono valenza causale nel determinismo dell’evento dannoso?.

??????????? Che tale debba essere ragionevolmente la soluzione della vicenda, ? indirettamente confermato dal tentativo di coinvolgere nel giudizio altri soggetti per mezzo dell’insistita reiterazione da parte della Procura Regionale appellante, in questa fase di giudizio, della richiesta di sospensione del giudizio di responsabilit? (in attesa della definizione del giudizio civile insorto tra il Comune e l’impresa appaltatrice) e della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori della Comunit? Montana, nonch? dell’esercizio del potere sindacatorio del giudice.

??????????? Le doglianze relative al rifiuto del primo giudice di accoglimento di tali richieste sono infondate.

??????????? Quanto alla sospensione del giudizio, va precisato che questa era facoltativa, atteso che l’art. 295 c.p.c. impone la sospensione del processo soltanto nelle ipotesi in cui sia pendente altro giudizio dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Nella specie, tra il giudizio dinanzi al giudice contabile e quello civile tra l’impresa appaltatrice il Comune non intercorre alcun rapporto di necessaria dipendenza del primo dal secondo ai fini decisori della sussistenza della responsabilit? dei convenuti, ora appellati, considerata la diversit? di ?petitum? e di ?causa pretendi? dei due giudizi. Non era, pertanto, configurabile una situazione di litispendenza in senso tecnico.

??????????? In ordine, poi, al rifiuto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori della Comunit? montana, il Collegio non pu? non prendere atto che era precluso al giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio, non vertendosi nella fattispecie in esame in una forma di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c.. Non ? ravvisabile, infatti, nella vicenda una inscindibilit? di posizioni tra i singoli chiamati e gli amministratori chiamandi; ciascuno dei quali avrebbe dovuto rispondere a diverso titolo, non confluente in un rapporto strutturalmente unitario.

??????????? N? potrebbe invocarsi il potere sindacatorio del giudice a giustificazione dell’integrazione del contraddittorio ?iussu iudicis? (una volta possibile, sia pure entro certi limiti, a difesa dell’integrit? del pubblico erario), considerato che la novella dell’art. 111 Cost. relativa al ?giusto processo? ha rigorosamente configurato il giudice quale soggetto ?terzo? nel processo; con ci? chiaramente inibendogli di andare oltre il ?richiesto? delle parti sia nella ricerca delle prove sia nell’allargamento dell’area dei soggetti coinvolti nel giudizio.

??????????? E’ appena il caso di evidenziare che restava ovviamente ferma ? come rilevato dai primi giudici –? la potest? del Procuratore Regionale di agire ? ove ne avesse ravvisato le condizioni ? nei confronti degli amministratori della Comunit? montana nonch? degli amministratori del Comune che avevano preso parte alla concertazione con la Comunit? montana per l’abbandono del depuratore.

??????????? Nell’ottica delle riflessioni soprasvolte ? convincimento del Collegio che sia l’appello principale che l’appello incidentale debbano essere respinti.

??????????? Quanto alla richiesta della declaratoria della ?vittoria di spese ed onorari?, devesi rilevare che non ? stata depositata n? la nota delle spese n? la parcella degli onorari. Pertanto, a tacer di ogni altra considerazione, la richiesta non pu? essere accolta. Sussistono,? comunque, validi motivi per la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

P. Q. M.

??????????? La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, respinge l’appello principale proposto dalla Procura Regionale per la Puglia avverso la sentenza n. 76/2001 del 5.4/14.5.2001 di quella Sezione territoriale, nonch? gli appelli incidentali rivolti dai sigg. I. Roberto e M. Antonio avverso la medesima sentenza.

??????????? Spese compensate.

??????????? Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2003.

Depositata in Segreteria?Il 2 FEB. 2004

Francaviglia Rosa

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