Corte costituzionale: indennizzo anche per i danni da vaccinazione non obbligatoria ma semplicemente raccomandata dalle autorità sanitarie

Redazione 30/04/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza 26 aprile 2012, n. 107, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, co. 1, della L. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il morbillo, la parotite e la rosolia.

La legge 210/1992 ha introdotto una tutela in chiave solidaristica in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati, in ossequio all’esigenza di un necessario bilanciamento tra il valore individuale della salute e la solidarietà tra individuo e collettività, che sarebbe alla base del trattamento obbligatorio. L’indennizzo previsto dalla normativa censurata presenta, dunque, una ratio correlata all’esigenza di approntare un opportuno rimedio a fronte dei danni subiti dall’individuo per sottoporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio rivelatosi dannoso e praticato a beneficio della stessa collettività.

Se, infatti, nel conflitto tra l’interesse individuale del singolo alla tutela della sua salute e l’interesse collettivo della salute come bene della comunità il principio di solidarietà può far prevalere l’interesse collettivo su quello individuale, tuttavia questo stesso principio impone di prevedere una riparazione adeguata per quanti abbiano ricevuto un danno alla salute nell’adempiere i medesimi doveri di solidarietà che sono a base della previsione di un trattamento sanitario obbligatorio.

Già in passato i giudici costituzionali hanno avuto occasione di occuparsi del tema, rilevando come la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile con l’art. 32 Cost. ove il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Se in nome del principio solidaristico la sottoposizione ad un trattamento sanitario obbligatorio, ancorché implicante rischi specifici, risulta essere legittima, tuttavia un corretto bilanciamento tra il valore salute e lo stesso spirito di solidarietà fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario, implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento.

In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura indennitaria appare destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo. Apparirebbe del tutto irragionevole, infatti, che la collettività potesse, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non sia tenuta reciprocamente a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati.

Tanto premesso, differenziare il trattamento tra quanti hanno subìto una vaccinazione per imposizione di legge e quanti vi si sono sottoposti aderendo ad una campagna di sensibilizzazione da parte delle competenti autorità pubbliche allo scopo di raggiungere, in un’ottica di prevenzione, la più ampia fascia di popolazione, significherebbe avallare una palese irrazionalità della legge. Sottolineano, infatti, i giudici costituzionali come in tal modo essa riserverebbe a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione.

Con riguardo specifico alla vicenda che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di legittimità costituzionale, la Corte ha rilevato come la pratica della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia abbia formato oggetto, da più di un decennio, di insistite ed ampie campagne, anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie, anche con distribuzione di materiale informativo specifico sia tra gli operatori sanitari sia presso la popolazione. Scopo è quello di realizzare un interesse obiettivo, quello della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre malattia, contribuendo ad ingenerare un clima di generale «affidamento» nei confronti proprio di quanto «raccomandato», ciò che rende la scelta adesiva dei singoli di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. In questa prospettiva appare del tutto irrilevante che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione, ovvero, dal lato passivo, all’intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito.

In considerazione di questa cooperazione involontaria alla cura di un interesse obiettivamente comune da parte di quanti sono stati indotti alla vaccinazione da ragioni di solidarietà sociale, appare naturale per il Giudice delle Leggi reputare che tra collettività e individui si stabiliscano vincoli propriamente solidali, nel senso che le vicende delle singole persone non possano che essere riguardate anche sotto una prospettiva riferita all’intera comunità, con la conseguenza che al verificarsi di eventi avversi e di complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e secondo le forme di cui alle previste procedure, debba essere la stessa collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale piuttosto che non i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo. Considerazione, quest’ultima, che vale a sorreggere la declaratoria di illegittimità dell’art. 1, co. 1, della L. 210/1992 nel senso chiarito dalla Corte.

 

 

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