Corte costituzionale: da rivedere il regime dei colloqui coi difensori per i detenuti sottoposti al 41bis

Redazione 25/06/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 143 del 20 giugno 2013 la Consulta ha bocciato la norma di cui all’articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento.

La previsione accorda il permesso ai detenuti di conferire con gli avvocati per un massimo di tre volte a settimana, stabilendo per i colloqui da vicino la durata di un’ora, per quelli telefonici di dieci minuti, analogamente a quanto avviene per gli incontri con i familiari.

Ad avviso della Corte costituzionale il suddetto regime, che era stato inasprito con la legge 94/2009 (cd. pacchetto sicurezza) si presenta lesivo del diritto costituzionalmente garantito alla difesa.

Infatti, avvisano i giudici della Consulta, per il modo in cui sono congegnate, le restrizioni in questione per il modo in cui sono congegnate, si traducono in un vulnus del diritto di difesa.

Questo, proseguono i giudici, è sì suscettibile di bilanciamento con altre esigenze di rango costituzionale, così che il suo esercizio può essere variamente limitato dal legislatore ma non compromesso, in modo particolare quando incida sulla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario.

Non è, quindi, possibile presumere in termini assoluti che verosimilmente tre colloqui visivi settimanali di un’ora, o telefonici di dieci minuti, consentano in qualunque circostanza un’adeguata ed efficace predisposizione dell’attività difensiva.

Né si può presumere che l’avvocato difensore si presti a fungere da tramite fra il detenuto e gli altri membri dell’organizzazione criminale, ragione per cui sarebbe stato previsto il limite dei colloqui.

Quindi, conclude la Corte, «alla compressione del diritto di difesa indotta dalla norma del 41 bis non corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini».

Perciò la norma che limita i colloqui è stata ritenuta incostituzionale.

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