Corte costituzionale: bocciate le norme sanzionatorie per i contratti di locazione non registrati

Redazione 19/03/14
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014 i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 23/2011, nella parte in cui le suddette norme introducono un meccanismo sanzionatorio che non era preventivato nella legge delega.

La bocciatura viene dunque motivata con l’eccesso di delega e quindi per violazione delle norme costituzionali sui decreti delegati, dal momento che il provvedimento dell’organo legislativo non autorizzava il Governo a legiferare (anche) in ordina al tema degli affitti in nero.

Le norme censurate prevedevano che i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non registrati entro il termine stabilito avessero un termine di durata di quattro anni, e che il canone annuo dovesse essere determinato nella misura del triplo della rendita catastale più l’adeguamento Istat dal secondo anno; identico regime era previsto poi con riferimento ai contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo.

Nonostante l’encomiabile intento di lotta all’evasione fiscale, il decreto ha ecceduto le indicazioni della legge delega, che nulla diceva rispetto al tema degli affitti in nero.

Inoltre, come sottolineano i giudici, «l’esercizio della funzione legislativa è conferito in delega per assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione di perequazione, l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica ».

I conti della finanza locale, concludono i giudici, rappresentano un ambito normativo estraneo al tema degli affitti in nero, laddove la relativa disciplina risulta destinata a introdurre una determinazione legale di elementi essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi, pur previste ed espressamente sanzionate nella disciplina tributaria di settore.

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