Corte costituzionale: anche l’autore del sequestro a scopo di estorsione da oggi beneficia dell’attenuante del fatto commesso con lieve entità

Redazione 27/03/12
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 68 del 23 marzo 2012 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 630 del codice penale, che prevede e punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione, nella parte in cui non contempla la possibilità di applicare alla fattispecie l’attenuante di cui all’art. 311 del codice penale (lieve entità del fatto).

A determinare la decisione, come si legge nella sentenza, è stata la disparità di trattamento con la figura del sequestro a scopo di terrorismo o eversione, contemplato fra i delitti contro la personalità dello Stato, alla quale invece è estensibile l’attenuante di cui all’art. 311 c.p.; tale reato è tradizionalmente ritenuto ben più grave della fattispecie, per così dire, gemella, del sequestro a scopo di estorsione, annoverata fra i reati contro la persona.

La questione sollevata ha tratto spunto dal seguente episodio: una gruppo di pusher bloccava per alcune ore un piccolo spacciatore fino a quando i parenti dell’ostaggio non recuperavano i soldi per la partita di droga non pagata.

Nell’ordinanza di rimessione si evidenziava allora l’opportunità di estendere l’attenuante a fatti che per natura, mezzi impiegati e modalità dell’azione non si presentavano come particolarmente gravi e che rischiavano di essere puniti con sanzioni oltremodo severe, considerando il fatto che la pena edittale minima prevista per il sequestro a scopo di estorsione è di 25 anni di reclusione.

Tale severità si era resa necessaria in seguito alla ripetute e numerose vicende di rapimenti in danno di persone molto facoltose: in particolare fra gli anni ’70 e ’80 si registrò un incremento preoccupante del suddetto fenomeno.

Tuttavia oggi non è più come allora: viceversa, sono frequenti gli episodi di sequestro-lampo, senza grande dispiegamento di mezzi; si tratta, in ogni caso, di fatti di reato in cui l’illegalità è data dall’ingiustizia del profitto perseguito dall’agente, dato che la pretesa che egli mira a conseguire è del tutto sfornita di tutela legale.

E allora visto il cambiamento o, per così dire, l’evoluzione del fenomeno, la risposta più coerente da parte dell’ordinamento dovrebbe essere quella di estendere l’attenuante del fatto di lieve entità prevista con riferimento al sequestro per motivi di terrorismo o eversione, anche al sequestro a scopo di estorsione.

La differenza fra le due fattispecie, spiegano i giudici, sta nella diversità del bene giuridico tutelato, ma questa circostanza non impedisce la comparazione fra esse, anzi rafforza il giudizio di violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Se è vero che il sequestro a scopo di eversione probabilmente è uno strumento delle mafie, ed è quindi un reato che causa una grande riprovazione sociale, il sequestro terroristico attenta ad un bene fondamentale che è l’ordine costituzionale: ed è quindi irragionevole la disparità di trattamento, data dalla mancanza, per il sequestro a scopo di estorsione, dell’attenuante per i fatti di lieve entità, prevista invece con riferimento alla fattispecie «gemella» del sequestro terroristico, che aggredisce un bene giuridico di rango più elevato.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento