Corte costituzionale: ammessi al lavoro socialmente utile i neo patentati ubriachi

Redazione 05/07/12
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Con la sentenza n. 167/2012 la Consulta ha dichiarato non fondata dal questione di legittimità sollevata da un Gip con cui si chiedeva una verifica sull’articolo 186 bis, comma 6, del Codice della strada, modificato dall’articolo 33, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

Il giudice rimettente ipotizzava l’illegittimità della norma in esame nella parte in cui prevedeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per l’automobilista neo patentato che fosse stato sorpreso ubriaco alla guida.

Secondo il Gip la concessione del lavoro di pubblica utilità porterebbe a godere di rilevanti vantaggi, quali l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Nel caso di specie i giovani per i quali la difesa chiedeva la sostituzione della pena erano stati fermati di notte con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e perciò condannati ad una ammenda oltre che alla sospensione della patente di guida.

La Corte costituzionale ha rigettato la questione di conseguenza ammettendo che chi viene sorpreso alla guida ubriaco posso beneficiare della sostituzione della pena con quella dei lavori socialmente utili, sul presupposto che – una volta qualificate come circostanze aggravanti le ipotesi di guida sotto l’influsso di alcool dei conducenti ‘a rischio elevato’, come possono essere i neo patentati – esse restano, di per sé, soggette alla disciplina valevole per la fattispecie base (quella di cui all’art. 186 del Codice della strada) anche per quanto attiene alla possibile sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e i benefici connessi allo svolgimento positivo di tale lavoro.

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