«Coprifuoco»: illegittimo il provvedimento del questore se non sono trascorse 40 ore dalla notifica

Redazione 17/04/14
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 16435 del 15 aprile 2014 la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo con cui si impugnava il provvedimento del questore che disponeva, ai sensi dell’art. 75 bis del D.P.R. 309/1990, il divieto di uscire di casa fra le ore 20 e le 7 del mattino.

Il provvedimento era stato poi convalidato con decreto dal giudice di pace, ma prima delle 48 ore che la legge prevede per la notifica al tossicodipendente che sia stato ritenuto pericoloso per la salute pubblica.

La sentenza della Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto, in quanto la convalida ad opera del giudice di pace era intervenuta lo stesso giorno della notifica, e dunque senza il rispetto del termine previsto per presentare memorie.

Concludono, quindi, i giudici: «È illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica dell’interessato. (…) in analogia con quanto già affermato con riguardo alle garanzie operanti per le misure limitative della libertà personale previste dall’articolo 6 della legge 401/1989, volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida, se il questore ha un termine di 48 ore per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre di un identico termine (a difesa) di 48 ore per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso».

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