Il rapporto associativo è preminente rispetto al rapporto di lavoro, sussistendo una consequenzialità tra gli stessi. Per cui, in presenza di comportamenti lesivi di entrambi, non è necessario un distinto atto di licenziamento e, se il provvedimento di esclusione viene meno, il socio avrà diritto alla loro ricostituzione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 9916 depositata il 13 maggio 2016.
Il caso
Una donna, socia e lavoratrice di una cooperativa sociale, agiva contro la predetta cooperativa per lamentare l’illegittimità della sua esclusione e la contestuale cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro.
La Corte d’appello di Genova, concludeva che il licenziamento era l’effetto automatico della cessazione del rapporto sociale che legava la donna alla cooperativa.
La cooperativa proponeva ricorso in Cassazione.
La decisione
La tesi sostenuta dalla cooperativa era l’indipendenza del licenziamento rispetto alla cessazione del rapporto sociale, anche se avvenuto contestualmente al secondo.
Di conseguenza, la cooperativa instava per l’autonomia dell’impugnativa dell’atto di esclusione del socio rispetto a quella del licenziamento.
Gli Ermellini, sul punto, hanno smentito la tesi della cooperativa affermando che il rapporto associativo è preminente rispetto al rapporto di lavoro. Per cui, in presenza di comportamenti lesivi di entrambi, non è necessario un distinto atto di licenziamento e, se il provvedimento di esclusione viene meno, il socio avrà diritto alla loro ricostituzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento