Controversie di pubblico impiego, competente il giudice ordinario se l’atto incide sullo status di lavoratore

Redazione 26/09/11
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Con la sentenza n. 6711 dello scorso 20 settembre il Tar Lazio, sez. I ter, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso la determinazione regionale avente ad oggetto l’annullamento di ufficio dell’atto di inquadramento del ricorrente nella qualifica dirigenziale.

In materia di pubblico impiego, si ricorda, le controversie di lavoro soggiacciono al riparto di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario espressamente disciplinato dall’art. 63 D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi della citata disposizione, alla cognizione del giudice ordinario sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali. Ne sono invece escluse, in quanto radicate in capo al giudice amministrativo, quelle concernenti la materia delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, chiarisce il Collegio, devono ritenersi attratte alla cognizione del giudice ordinario, secondo il criterio del cosiddetto petitum sostanziale, tutte quelle controversie che, pur avendo ad oggetto provvedimenti amministrativi presupposti, tendano a conseguire utilità relative allo status del lavoratore e, segnatamente, al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali (cfr. Cass. SS.UU. sentt. 1807/2003, 6348/2003, 6635/2005).

Secondo autorevole dottrina gli atti presupposti sono quegli atti che, nell’ambito di un procedimento amministrativo, si pongono come antecedente logico e funzionale (oltreché, in linea di massima, temporale) rispetto ad un provvedimento finale produttivo di effetti giuridici. Nella fattispecie in esame la procedura di inquadramento in una qualifica superiore non denota, invero, elementi tali da poterla ricondurre nell’ambito di una procedimento selettivo-concorsuale. Viene quindi indicato il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.

In argomento si ritiene utile inoltre richiamare Cass. SS.UU. sent. 9168/2006, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi interni quando questi ultimi comportino un passaggio da un’area ad un’altra, mentre rientrano nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti ai concorsi interni che comportano il passaggio da una qualifica ad un’altra ma nell’ambito della medesima area, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro. (Lilla Laperuta)

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