Controversie di lavoro, la prescrizione è interrotta dalla comunicazione al datore di lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione

Redazione 03/07/13
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Con la sentenza n. 16452 del 1° luglio 2013, la Corte di Cassazione ha chiarito che la comunicazione del lavoratore al datore di lavoro avente ad oggetto l’effettuazione della richiesta di conciliazione davanti alla direzione territoriale del lavoro, interrompe la prescrizione per il risarcimento del danno riportato dopo l’infortunio (nella fattispecie la dipendente era sta investita un muletto). Alla comunicazione suddetta si ricollega inoltre l’ulteriore effetto della sospensione del decorso di ogni termine di decadenza.

Di qui la decisione di condannare l’azienda al risarcimento del lavoratore per l’infortunio dovuto al mancato rispetto delle norme che disciplinano la circolazione dei mezzi all’interno dello stabilimento ed all’inadeguatezza degli strumenti di tutela e sicurezza forniti ai dipendenti.

In punto di diritto si richiama l’art. 410 c.p.c. laddove dispone che “la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.

Si precisa inoltre che la mera presentazione della richiesta, in assenza della sua comunicazione alla controparte (il datore di lavoro), non può avere gli effetti interruttivi (della prescrizione) e sospensivi (della decadenza) indicati nella suindicata disposizione, poiché quest’ultima riconnette esplicitamente detti effetti alla “comunicazione” dell’atto alla controparte e non già alla sua “presentazione” alla commissione di conciliazione.

Ulteriore conferma si ricava dalla formulazione del successivo art. 410 bis cod. proc. civ., il quale al primo comma dispone che “il tentativo di conciliazione ….. deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta”. L’espressione “presentare la richiesta” fa riferimento all’attività di sottoposizione della domanda all’organo investito del dovere di provvedere in merito; Il legislatore, dunque, ha tenuto ben presente la distinzione tra “comunicazione” e “presentazione” dell’atto, ricollegando a ciascun adempimento ben precisi effetti sul piano processuale e sostanziale. In particolare gli effetti interruttivi (della prescrizione) e sospensivi (della decadenza) conseguono alla comunicazione della richiesta alla controparte, adempimento.

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