Contributo unificato: importo fisso ex lege a carico di chi perde la causa

Redazione 20/09/13
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Lucia Nacciarone

A precisarlo è l’ordinanza n. 21207 del 17 settembre 2013 della sesta sezione civile della Cassazione.

Il giudice, ad avviso degli ermellini, non ha il potere di modificarne l’importo, che deve sempre corrispondere alla predeterminazione legale. alla somma versata.

Col provvedimento è stato respinto il ricorso di alcuni proprietari esclusivi nella controversia che vedeva come controparte il condominio, all’esito della quale le spese di giudizio erano risultate poste a carico di un soggetto non presente nel giudizio.

In questo, come nel caso del vincitore che risulti condannato a pagare l’avvocato del soccombente, si attiva la procedura di correzione dell’errore materiale, come anche in ipotesi di liquidazione (errata) del contributo unificato, a patto comunque di voler considerare quest’ultimo nelle spese di giudizio.

Se la sentenza di merito abbia stabilito spese di giudizio in misura inferiore al contributo unificato c’è quindi la correzione, ed un’interpretazione contraria porterebbe a conseguenze incompatibili col fatto che gli importi sono fissati dalla legge.

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