Contrasto tra dispositivo e motivazione: la sentenza è nulla

Redazione 27/05/11
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Con sentenza del 23 maggio 2011, n. 11299, la terza sezione della Corte di Cassazione ha chiarito uno dei profili più problematici concernenti i vizi delle pronunce giurisdizionali, argomentando come, di fronte al contrasto tra dispositivo e motivazione, una sentenza sia da considerarsi nulla ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c. perché non è possibile evincere il dictum del giudice.

A tal proposito, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di vizi della sentenza, è affetta da nullità la pronuncia in cui si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, né in tali ipotesi è consentita la procedura di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., che presuppone la rilevabilità immediata dell’errore materiale commesso nella redazione dell’atto. Ove, pertanto, vi sia un insanabile contrasto fra tra motivazione e dispositivo della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione. In tal caso, infatti, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della sentenza stessa.

Nel caso di specie, il Supremo collegio ha cassato con rinvio una sentenza della Corte di Appello che, pur affermando la fondatezza della domanda principale, la rigettava nel dispositivo. I Giudici, infatti, in presenza di un unico documento il cui contenuto è apparso intrinsecamente contraddittorio, nella impossibilità di accertare quale sia stata la reale volontà del giudice, hanno considerato il provvedimento impugnato assolutamente anomalo, provvedendo all’annullamento dello stesso e rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione (Anna Costagliola).

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