Consulenti tecnici d’ufficio: criteri di liquidazione dei compensi

Redazione 05/09/13
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Biancamaria Consales

Sistema delle vacazioni o metodo a percentuale? È l’oggetto su cui si è pronunciata, con sentenza n. 20116 depositata il 2 settembre 2013, la seconda sezione civile della Corte di cassazione.

Questi i fatti. In una causa civile il designato giudice istruttore aveva disposto una consulenza tecnica in materia contabile, nominando un c.t.u., a cui favore aveva liquidato una certa somma per n. 600 vacazioni, oltre le spese, ponendo provvisoriamente a carico dell’attore il relativo onere economico.

L’attore proponeva opposizione avverso detto decreto di liquidazione, chiedendo la rideterminazione delle spese e degli onorari, sull’assunto che la liquidazione degli onorari avrebbe dovuto essere operata a percentuale, come disposto dall’art. 2 del D.P.R. 352/1988, piuttosto che a vacazioni, come, invece, disposto dal giudice.

Il Tribunale, recependo integralmente l’assunto dell’opponente, riduceva la somma spettante per onorario, lasciando inalterata quella per le spese.

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha ritenuto fondato il ricorso incidentale promosso dal consulente tecnico, che ha assorbito quello principale del ricorrente, con le motivazioni che seguono.

L’adito Tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva ritenuto che, vertendosi in materia di consulenza contabile, il compenso del nominato c.t.u. dovesse essere liquidato in base al parametro indicato dall’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. Giustizia 30 maggio 2002, ovvero “a percentuale calcolato per scaglioni”. Il giudice dell’opposizione, però, non aveva tenuto conto che l’incarico  conferito al c.t.u. investiva l’intero ammontare di plurimi contratti di apertura di credito con la conseguenza che il valore della controversia, in considerazione della pluralità dei rapporti contabili da esaminare, non poteva che essere qualificato indeterminabile.

Così, “nel caso di specie – hanno sostenuto gli Ermellini –  avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio residuale, di cui all’art. 1 delle suddette tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, che pone riferimento al sistema delle vacazioni e non, quindi, a quello a percentuale, proprio in dipendenza della indeterminabilità della controversia”.

In conclusione, la Corte ha ribadito il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scagioni, rilevandosi, tuttavia, l’applicabilità del criterio residuale, ove non sia possibile determinare il valore della controversia, al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico (come, in effetti, aveva legittimamente ritenuto il giudice istruttore che aveva liquidato il compenso al c.t.u.).

Pertanto, cassata l’ordinanza impugnata, la Corte ha rinviato la questione al Tribunale, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

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