Congedo matrimoniale: la decorrenza non deve necessariamente coincidere con il giorno delle nozze, ma può essere differita

Redazione 08/06/12
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Anna Costagliola

Investita della questione inerente a quale sia, ai sensi del R.D.L. 1334/1937, la decorrenza del congedo matrimoniale ivi previsto, la Cassazione, con sentenza n. 9150 del 6 giugno 2012, ha rilevato come questa non debba necessariamente iniziare dal giorno del matrimonio. In mancanza, infatti, di una specifica disciplina contrattuale collettiva sul punto, l’articolo unico del regio decreto indicato si limita a prevedere esclusivamente il diritto degli impiegati privati ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di 15 giorni.

Benché la norma stabilisca che il congedo spetti per contrarre matrimonio, non ritiene la Corte, in assenza di specifica disciplina collettiva ed essendo essa diretta a tutelare le personali esigenze del lavoratore in occasione delle nozze, anche costituzionalmente tutelate (art. 30, co. 1, Cost.) che tale periodo debba decorrere in ogni caso a partire dal giorno del matrimonio. Quest’ultimo deve piuttosto essere inteso come la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, non come il dies a quo dello stesso.

In materia soccorrono i principi di correttezza e di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1175 c.c.) nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), sicché, contemperando le esigenze personali del lavoratore in occasione del matrimonio e quelle organizzative dell’impresa, i giudici di legittimità ritengono che il periodo di fruizione del congedo debba essere sicuramente giustificato dall’evento matrimonio e che tale inevitabile collegamento, da un lato, non impone che il giorno del matrimonio debba essere necessariamente ricompreso nei 15 giorni di congedo ma, dall’altro, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dall’evento giustificativo.

Tanto premesso, conclude la Corte che il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo, spetta, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze per mantenere il necessario rapporto causale con l’evento. Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, il datore di lavoro è stato avvertito con congruo anticipo dell’evento matrimonio e il congedo è stato richiesto, sempre con adeguato anticipo, per un periodo ragionevolmente connesso (circa dieci giorni) alle nozze, sicché il rifiuto di accordarlo, in assenza di comprovate ragioni organizzative o produttive ostative, risulta illegittimo.

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