Conferma delle Sezioni Unite: incompatibilità fra i dipendenti pubblici part time e la professione forense

Redazione 09/12/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 27266 del 5 dicembre 2013 la Corte di Cassazione ha escluso che il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 148/2011, abbia portato un’abrogazione tacita delle norme di cui alla L. 339/2003.

L’incompatibilità fra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense, rilevano le Sezioni Unite, risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente. La L. 339/2003 è, infatti, finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

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