Biancamaria Consales
Così ha deciso la seconda sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 6128 del 19 aprile 2012, pronunciandosi su di un ricorso proposto da un condominio, condannato in secondo grado al risarcimento dei danni in favore di alcuni condomini.
I danni, nella fattispecie, prodotti in una singola unità immobiliare, erano scaturiti dal deflusso dell’acqua proveniente da una intercapedine tra due edifici.
Il ricorso in cassazione, presentato dal condominio, è stato rigettato, in quanto supportato da motivi strettamente attinenti ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, come noto insindacabili in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, immune da vizi di legittimità la sentenza impugnata: essa piuttosto è apparsa agli ermellini adeguatamente motivata dalla Corte di appello, secondo cui la causa delle infiltrazioni di umidità, manifestatesi nel singolo immobile, risiedesse nella mancanza di manutenzione dello spazio posto tra i due fabbricati, che il condominio avrebbe dovuto rendere ispezionabile ed accessibile, proprio per evitare il ristagno di acque che vi si verificava, con conseguente loro deflusso verso la proprietà limitrofa: inconvenienti che, infatti, erano cessati dopo i lavori di impermeabilizzazioni.
In merito poi al quantum, gli ermellini ritengono che a giusta ragione il giudice di secondo grado ha stabilito sia il rimborso delle spese risultanti dalle fatture prodotte, sia dei canoni di locazione che i danneggiati avevano pagato per fruire di un altro alloggio durante i lavori di riparazione, poiché il loro era stato interamente inabitabile dall’umidità, i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati.
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