La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 12 luglio 2011 n. 15308 ha affermato, ribaltando le precedenti conclusioni della Corte di Appello di Napoli, che è possibile installare all’interno di un condominio, un ascensore anche contro volere di un singolo condomino.
La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell’installazione di un ascensore: a prevalere è il più generale interesse dei condomini.
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di immutazione ed inservibilità della cosa comune: “nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, comma 2 del codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento