Condominio: per le azioni di natura personale legittimato passivo è chi detiene, anche senza alcun titolo, l’immobile

Redazione 14/05/12
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Biancamaria Consales

Questa è la decisione della terza sezione civile della Corte di cassazione che, con sentenza n. 7041 depositata il 9 maggio 2012, si è pronunciata nei confronti di un condomino condannato, nei precedenti gradi di giudizio, al risarcimento dei danni recati al Condominio durante i lavori di ampliamento del terrazzo. In particolare, nella fattispecie, il condomino, ingrandendo il terrazzo dell’appartamento di cui aveva disponibilità, si era appropriato anche del lastrico solare condominiale.

Infondata è apparsa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dal ricorrente, il quale aveva sostenuto, in particolare, che la Corte di appello si era pronunciata oltre i limiti della domanda proposta dal Condominio, che lo aveva citato in giudizio quale proprietario di un appartamento, del quale invece era proprietaria la figlia: la decisione era stata assunta, dunque, in violazione del principio del contraddittorio in assenza della proprietaria dell’immobile.

La Corte di cassazione ha ribadito quanto sostenuto dalla Corte di appello, affermando che l’azione proposta dal Condominio è un’azione di natura personale in quanto volta alla restituzione della porzione di lastrico solare occupata sine titulo ed al risarcimento dei danni provocati nell’esecuzione dei lavori: legittimato passivo di tali azioni è colui che all’epoca dei fatti, avendo la disponibilità dell’appartamento, ne ha concretamente ampliato il terrazzo, occupando parte dell’adiacente lastrico solare e provocando i dedotti danni.

Dunque, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio l’effettiva proprietaria dell’immobile in considerazione della natura personale dell’azione proposta. Infatti, con l’azione personale di restituzione di immobile l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, come avviene nella azione reale di rivendica, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e quindi può limitarsi alla dimostrazione o dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa o ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. Legittimato passivo dell’azione di restituzione dell’immobile di natura personale è colui che detiene l’immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l’accertamento del diritto di proprietà sul bene. 

Redazione

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