Condominio, il muro perimetrale può essere modificato senza pregiudicarne l’altrui pari uso

Redazione 28/12/11
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di Lilla Laperuta

Il singolo condomino è legittimato ad apportare al muro perimetrale, in comunione forzosa, tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, un’utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (ammettendo, nella specie, la possibilità di un’apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi, e di non alterarne la normale destinazione, fatta salva sempre la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione cui è pervenuta la Corte di Cassazione, sez. II civile, nella sentenza n. 28025 del 21 dicembre scorso. Alla base della decisione è il principio secondo cui, dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi – necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione – che l’uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri.

Trova perciò applicazione, nella fattispecie all’esame del Collegio, l’art. 1102 c.c., che, nello stabilire i poteri ed i limiti di ciascun partecipante nell’uso dei beni comuni, fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta del comunista. Con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l’altrui pari uso. In altri termini, l’estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti.

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