Concussione e non indebita induzione al funzionario pubblico che riceve prestazioni sessuali sul posto di lavoro

Redazione 26/04/13
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Lucia Nacciarone

Così la Cassazione con la sentenza n. 18372 del 22 aprile 2013 ha qualificato la condotta dell’uomo, con le relative conseguenze in termini di pena (la concussione antecedente alla riforma del 2012 è punita più severamente rispetto al neo introdotto reato di indebita induzione).

L’imputato aveva dapprima minacciato una donna, aspirante lavoratrice, costringendola ad avere rapporti sessuali con lui in cambio dell’assunzione agevolando il procacciamento dei documenti necessari.

Poi, in un secondo momento, continuando ad abusare della sua qualifica pubblica, aveva ingenerato nella stessa il timore di essere scoperta, ed in particolare che potessero venire alla luce le modalità illecite dell’assunzione per la quale il periodo di prova era stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato.

La fattispecie è al confine fra la concussione e l’indebita induzione, laddove quest’ultima postula un vantaggio per il privato che ‘coopera’ con il funzionario pubblico per fini illeciti: ed in effetti aderendo alla proposta dell’uomo, la lavoratrice aveva ottenuto la sua utilità.

Ma per i giudici è evidente nel caso la sproporzione fra le due parti, in quanto la corresponsione delle prestazioni effettuata in favore del funzionario pubblico era frutto da parte di quest’ultimo dell’abuso delle sue qualità e delle minacce, e da parte della donna di un timore reverenziale nei confronti di chi in quel momento rappresentava l’autorità pubblica.

Il comportamento dell’imputato, molto risoluto nel pretendere favori sessuali ed anche prestazioni in denaro aveva, infatti, suscitato nella lavoratrice il concreto e angosciante timore che le venisse disconosciuto il diritto all’assunzione: né giova, al riguardo, alla difesa del funzionario assumere che sarebbe mancato un reale abuso della qualifica pubblica e dei relativi poteri, dal momento che l’imputato non aveva posto in essere i comportamenti minacciati essendo anzi vago sul modo in cui si sarebbe potuta attuare la minaccia, né sostenere che i favori sessuali o di denaro siano stati frutto di una libera scelta della donna.

Per l’uomo, arrestato nell’atto di ricevere i soldi, non c’è modo di evitare la condanna per concussione, visto che la sua condotta ha condizionato il modo pesante l’autodeterminazione della parte offesa e integra dunque la ‘costrizione’ ex art. 317 del codice penale.

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