Conciliazione giudiziale: non si estingue il processo tributario se la prima rata concordata non viene versata entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale

Redazione 15/10/13

Biancamaria Consales

Così ha deciso la sezione tributaria civile della Suprema Corte di cassazione, che, con sentenza n. 23119 dell’11 ottobre 2013, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.

Questi i fatti. In esito ad un ricorso avverso cartella esattoriale proposto da una società, l’adita Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente, a seguito di proposta di conciliazione giudiziale, presentata dall’ufficio ed accettata dalla società ricorrente, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio: in particolare, la CTR, precisato che la CTP aveva recepito l’accordo conciliativo preconcordato e raggiunto dalle parti al di fuori del processo, rilevava che nonostante il mancato completamento del pagamento rateale, l’effetto estintivo rimaneva comunque fermo. Ciò sia nella ipotesi di pagamento coperto da garanzia, sia nell’ipotesi di mancata prestazione della garanzia.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, deducendo che la conciliazione poteva ritenersi perfezionata solo con il versamento dell’ultima rata e con la prestazione di garanzia sull’importo delle rate successive. L’amministrazione finanziaria aveva, inoltre, affermato che la società si era limitata ad affermare di aver prestato la garanzia senza tuttavia mai consegnarla all’ufficio o depositarla agli atti. Inoltre, l’avvenuto incameramento della seconda rata e l’iscrizione ipotecaria non apparivano motivazioni rilevanti per considerare perfezionata la conciliazione.

La Suprema Corte ha ritenuto le suesposte motivazioni fondate.

“La conciliazione giudiziale rateale, prevista dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 – hanno affermato i giudici –  si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in  mancanza, non si verifica l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 66, comma 1, del citato D.Lgs. 546/1992. La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio in quanto non ha in alcun modo chiarito da dove abbia ricavato l’ipotizzata presentazione di detta garanzia, ed ha erroneamente ritenuto che, in caso di mancata prestazione della garanzia, l’effetto estintivo rimanga comunque fermo”.

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