Concessione edilizia: è necessaria anche per la veranda

Redazione 27/07/11
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Così è stato stabilito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28927 del 20 luglio 2011. La ratio della decisione è nel considerare la veranda un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Essa, pertanto, deve essere a tutti gli effetti assoggettata al regime concessorio.

Tale disciplina può subire deroghe solo nelle ipotesi in cui la veranda realizzi la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio.

Dunque, sostiene la Corte, “l’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 380/2001, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente” con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001.

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