Comunicazione pubblica, il portavoce è una figura istituzionale esente dai vincoli di spesa per consulenze

Redazione 28/10/11
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La Corte dei Conti per la Liguria, con delibera 70 del 19 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei vincoli di spesa per consulenze imposti dall’art. 6, co. 7, D.L. 78/2010 in relazione alla disciplina della figura del portavoce del Sindaco. Si tratta di una figura legittimata dalla L. 150/2000 (art.7) intesa a coniugare un’elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il vertice dell’amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Il suo compito fondamentale dunque è quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell’amministrazione. È uomo di parte, ma capace anche di difendere i valori di ogni singola istituzione. Al riguardo, la Corte afferma che ricomprendere nella disciplina di cui art. 6, D.L. 78/2010 la spesa che grava sul bilancio dell’Ente in conseguenza dell’attribuzione al portavoce dell’indennità prevista dal comma 2 dell’art. 7 L. 150/2000 significherebbe vanificare gli effetti della funzione strategica riconosciuta dal legislatore a tale figura. Le caratteristiche sopra descritte rendono, invero, evidente che la spesa che grava sul bilancio dell’Ente in conseguenza dell’attribuzione al portavoce dell’indennità prevista esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui al citato D.L. 78/2010 (art.6).

Se è vero, per un verso, afferma il Collegio, che la ratio dell’art. 6, D.L. 78/2010 non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente dall’impatto sul bilancio dell’ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è altresì vero che, sebbene la spesa per l’indennità del portavoce grava sul bilancio dell’Ente, la disciplina legislativa prevista per la figura del portavoce si colloca in rapporto di specie a genere rispetto a quella recata dall’art. 6, D.L. 78/2010 in materia di spese di consulenze. L’incarico di portavoce rappresenta, infatti, esso stesso la realizzazione di una finalità dell’Amministrazione, che è quella appunto di assicurare la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell’amministrazione pubblica. Gli incarichi di consulenza rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l’Amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell’Amministrazione procedente (cfr. sul punto deliberazione Corte dei conti, Sezione Liguria cit. n. 5 del 2011). (Lilla Laperuta)

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