Comunicazione di avvio al procedimento amministrativo, l’istituto non va applicato meccanicamente

Redazione 19/12/11
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di Lilla Laperuta

Questo, in sintesi, il principio affermato dal Consiglio di Stato, IV sez., nella sentenza n. 6618 depositata lo scorso 15 dicembre.

Non è necessario, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, annullare in maniera automatica ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa. Può infatti verificarsi il caso in cui la comunicazione sia superflua (e prioritaria, invece, la tutela dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa). Ciò è verosimile quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio – ribadisce il Collegio – devono prevalere, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico.

Di qui la tesi interpretativa: poiché l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere (affinché egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento), l’omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.

Alla luce del formulato indirizzo, i giudici ritengono pienamente condivisibile, in quanto rispettoso delle garanzie procedimentali prescindendo da vincoli meramente formali, l’orientamento (già espresso dal medesimo collegio in altra sede) secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando:

a) l’adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l’amministrazione;

b) i presupposti fattuali dell’atto risultano assolutamente incontestati dalle parti;

c) il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili;

d) l’eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell’obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l’amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, sent. 5003/2002).

Ad avallare l’esattezza di tale interpretazione viene richiamato il disposto del comma 2 dell’art. 21octies L. 241/1990 secondo cui è da superare la censura formale relativa alla violazione procedimentale dell’articolo 7 succitato quando l’amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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