Commette reato di infedele patrocinio il legale che consiglia al proprio assistito la fraudolenta dichiarazione

Redazione 22/02/12
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Anna Costagliola

Con sentenza n. 6703, depositata il 20 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per infedele patrocinio un avvocato che, nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta a carico di un proprio cliente, aveva consigliato a quest’ultimo di presentare una dichiarazione IVA fraudolenta, mediante anche l’utilizzo di false fatture, al fine di evitare sospetti rispetto a precedenti dichiarazioni, anch’esse non veritiere.

A nulla sono valse le obiezioni opposte dal legale ricorrente, il quale contestava l’addebito mossogli sulla base del duplice rilievo della consapevolezza, da un lato, dell’azione da parte del cliente e dell’assenza, dall’altro, di qualsivoglia nocumento derivato al cliente medesimo dalla condotta tenuta.

Per la Suprema Corte, infatti, deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte assistita incontra il limite dell’osservanza della legge. Lo stesso codice deontologico forense, all’art. 36, prevede che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta «nel miglior modo possibile», ma nel limite del mandato ricevuto e «nell’osservanza della legge e dei principi deontologici». Sul punto, pertanto, gli Ermellini ritengono del tutto condivisibile l’iter argomentativo seguito dal giudice del merito nel riconoscere che la condotta dell’imputato si è tradotta nella istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, e dunque a commettere il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, condotta che configura per il legale violazione del dovere di correttezza previsto dalla norma deontologica e che, al contempo, realizza nocumento agli interessi della parte, integrando così la fattispecie di cui all’art. 380 c.p. Né vale ad escludere la sussistenza del reato il consenso che il cliente abbia prestato al suo difensore sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest’ultimo. Il consenso, per i giudici della Cassazione, deve infatti ritenersi «privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all’art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l’incarico ricevuto, ma il dovere professionale».

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