Colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa l’imprenditore che si avvale della collaborazione del clan

Redazione 17/07/13
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Lucia Nacciarone

La Corte di cassazione ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’appello (sent. n. 30346 del 15 luglio 2013) per aver l’imputato ottenuto una serie di appalti grazie alla mediazione delle cosche mafiose.

I giudici sia di merito che di legittimità hanno ritenuto di dare peso alle dichiarazioni incrociate dei collaboratori di giustizia, ed alle intercettazioni che testimoniavano un consapevole (da ambo le parti) rapporto di cooperazione fra l’imputato e la cosca attraverso un’attività di illecita interferenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, con vantaggio reciproco costituito, per l’imputato, dal conseguimento di commesse, e per il clan dal rafforzamento della propria potenzialità criminale sul territorio, nel settore imprenditoriale, indirizzando anche risorse al proprio interno, con conseguente arricchimento.

Ad avviso della cassazione, dunque, correttamente i giudici hanno qualificato la condotta posta in essere dall’imputato come ‘collusione’ con la cosca mafiosa, inserendosi la stessa nell’ambito di un rapporto sinallagmatico di cointeressenza tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto di supporto all’organizzazione criminale) per entrambe le parti.

Il profilo del concorso esterno va colto con riferimento al fatto che, grazie alla collaborazione con l’imprenditore, la cosca mafiosa va rafforzandosi, imponendosi sul territorio; dall’altro lato il concorrente esterno grazie all’ausilio del sodalizio riceve indubbi vantaggi economici.

Ricorda, infine, la Suprema Corte, che «sussiste la condotta di concorso esterno, e non di partecipazione all’associazione mafiosa, poiché il soggetto – privo dell’affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell’ente – si è limitato ad agire dall’esterno con la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, nonché alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso».

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