CNF, le sentenze dell’organo sono impugnabili per vizio di motivazione

Redazione 17/10/13
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Lilla Laperuta

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 23216 depositata il 14 ottobre 2013, hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto per insufficiente motivazione da un avvocato avverso la sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF). In particolare dal ricorrente è stato richiamato l’art. 360 c.p.c., il cui ultimo comma introdotto dalla L. 69 del 2009, prevede che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio si applica alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Sul punto si cita, coerentemente, il terzo comma dell’art. 56 della legge professionale forense, il R.D.L. 1578 del 1933, laddove prevede, contro le sentenze dell’organo consiliare forense, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge». Di qui l’accoglimento da parte delle Sezioni Unite delle censure sollevate ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 contro le sentenze emanate dal CNF.

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