Censurato l’avvocato scorretto che induce in errore il legale di controparte per transigere la controversia

Redazione 19/01/12
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Biancamaria Consales

Così stabilisce la Corte di cassazione con sentenza n. 529 del 17 gennaio 2012, confermando quanto affermato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati prima e dal Consiglio Nazionale Forense in seguito, nei confronti di un avvocato per essere venuto meno al dovere di correttezza, lealtà e colleganza. La violazione trovava fondamento nel comportamento del legale che aveva indotto nell’avvocato, rappresentante della controparte in una controversia successoria, l’erroneo convincimento che i tre libretti al portatore recanti somme che rappresentavano il credito litigioso e vincolati all’esito della causa o della transazione, fossero nella sua disponibilità, senza mai smentire la circostanza e giustificando di volta in volta la mancata restituzione con i più svariati argomenti. Tale condotta sconveniente aveva impedito all’avvocato di controparte di attivarsi per il recupero della somma.

Debole è parsa la difesa del legale sanzionato, il quale aveva sostenuto che il diritto di difesa fosse prevalente sul rapporto di colleganza e che non è rinvenibile nella disciplina del processo civile un obbligo per la parte e per il suo difensore di essere completo nelle allegazioni né di avvantaggiare la controparte e ciò che è processualmente lecito non può essere deontologicamente scorretto.

La Suprema Corte ha, invece, affermato che le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: il Consiglio Nazionale Forense non è vincolato alla definizione dell’illecito, essendo libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Il legale censurato ha volutamente indotto il collega in errore con l’omissione di una circostanza decisiva, quale la detenzione dei libretti in capo ad altri e ciò ha costituito comportamento strumentale per ritardare la realizzazione del diritto altrui facendo divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del suo disegno dilatorio. Tale comportamento per la sua ambiguità costituisce violazione di quei doveri di correttezza, lealtà e colleganza, specificamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 del codice deontologico.

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