Censura per l’avvocato che chiede al cliente un compenso aggiuntivo per la causa vinta

Redazione 21/10/11
Scarica PDF Stampa

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21585 depositata il 18 ottobre 2011, pronunciandosi sul ricorso presentato da un avvocato che aveva impugnato una decisione del Consiglio Nazionale Forense, ha stabilito che va sanzionato il professionista per il palmario intascato dopo la causa vinta per conto del cliente in tema di risarcimento danni.

In particolare, l’addebito contestato al ricorrente concerneva la violazione dell’art. 45, par. 1, del Codice Deontologico Forense, per aver pattuito con il proprio assistito, in aggiunta al compenso previsto, un supplemento di compenso per un verso non contenuto in limiti ragionevoli e, per altro verso, non giustificato dal risultato conseguito.

Il Consiglio nazionale forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, che aveva addirittura deciso la sospensione dell’attività professionale per due mesi, nonostante avesse ritenuto il comportamento del legale scorretto e non trasparente, aveva già ridotto la predetta sanzione in censura.

Il Codice Deontologico Forense, afferma la Suprema Corte, ammette un premio da riconoscersi all’avvocato in caso di esito favorevole della controversia, ma il palmario non può e non deve rappresentare una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della controversia, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, ancora in vigore all’epoca dei fatti), che, appunto, può essere dissimulato dalla previsione pattizia di un palmario per l’esito favorevole della lite.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento