Cassazione sul conflitto di giurisdizione fra giudice italiano e tribunale ecclesiastico

Redazione 12/07/11
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 14839 del 6 luglio 2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto l’istanza del tribunale ecclesiastico negando così la giurisdizione del tribunale italiano rispetto a domande di risarcimento del danno avanzate da un cittadino per comportamenti verificatisi nel corso del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario.

Il giudice ecclesiastico ha invocato l’applicazione dell’art. 7 della Costituzione e delle norme pattizie che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa.

Le Sezioni Unite hanno precisato che «in questo nuovo quadro dei rapporti tra Stato e Chiesa in materia matrimoniale, nel quale la giurisdizione ecclesiastica sulla nullità del matrimonio resta assolutamente esterna all’ordinamento dello Stato – potendo divenire (e solo eventualmente) civilmente rilevante esclusivamente la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio – non è nemmeno pensabile che il giudice italiano possa avere giurisdizione sui comportamenti che il giudice ecclesiastico avrebbe tenuto all’interno del processo regolato dalle norme del diritto canonico, svoltosi e conclusosi tutto in una sfera estranea all’ordinamento statuale. Se al giudice italiano è, per espressa disposizione pattizia, interdetto il riesame nel merito della vicenda processuale matrimoniale, quando uno dei due avanzi domanda risarcitoria, non è concepibile da parte del giudice italiano l’esercizio di una giurisdizione assai più penetrante come quella che esigerebbe la domanda risarcitoria.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento