Cassazione: subentra il difensore d’ufficio nei casi di indicazione incompleta dei dati del difensore di fiducia

Redazione 30/05/12
Scarica PDF Stampa

Ed in questi casi a nulla valgono le doglianze dell’imputato, il quale, in base alla ricostruzione dei fatti, aveva nominato il difensore di fiducia tempestivamente ma senza possibilità di identificarlo con precisione, e la prima udienza del processo era stata proprio per questo rinviata.

La nomina, incompleta per l’omesso recapito telefonico del professionista, che era impossibile ritrovare nell’albo, data la presenza di vari omonimi, non aveva consentito un corretto avviso, e pertanto all’udienza successiva l’imputato era stato assistito da un difensore di fiducia.

Ma la nomina del difensore di fiducia non costituisce, ad avviso dei giudici di legittimità, una causa di nullità processuale, anche in presenza di una nomina di un difensore di fiducia, in quanto è lo stesso imputato che col suo comportamento ha causato la sostituzione, sebbene non voluta.

«Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’articolo 178 del codice di procedura penale, per omesso avviso al difensore di fiducia, posto che deve escludersi l’idoneità della nomina, nel caso in cui il difensore prescelto sia omonimo di altri colleghi appartenenti al medesimo foro e l’interessato non precisi il recapito dello stesso, non essendo configurabile un onere dell’autorità procedente di integrare eventuali carenze della medesima nomina.

La nullità denunciata integrerebbe, comunque, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli articoli 178 e 130 c.p.p., come tale soggetta ai limiti sostanziali e formali di deducibilità previsti dall’articolo 182 c.p.p.»

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento